Transcript D.Lgs. 626
Decreto Legislativo n° del 19-9-1994 a cura di Ing.Luigi Caselle Maggio 2008 1 Prima del 1942 art. 2087 - CODICE CIVILE art. 32 della COSTITUZIONE art. 35 della COSTITUZIONE il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore ...l'interesse della collettività alla tutela della salute … la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni 1955 DPR 547 400 articoli sugli infortuni sul lavoro 1956 DPR 303 sull'ambiente di lavoro 2 D.Lgs 1970 art. 9 L. 1991 D.L. 1994 300 277 D.Lgs 626 le rappresentanze sindacali controllano per diritto l'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative sul rumore, amianto e piombo valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza 3 D.Lgs Struttura del Decreto Legislativo Obblighi Servizio Prevenzione e Protezione (art. 5) (art. 8, 9, 10, 11) Informazione e formazione dei lavoratori (art. 21 e 22) Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori Consultazione: IL DATORE DI LAVORO (art. 12, 13, 14) I LAVORATORI "Rappresentante per la sicurezza" (art. 18 e 19) i dirigenti e i preposti Obblighi (art. 4) "la Valutazione del rischio" MEDICO COMPETENTE Dispositivi di protezione individuale (art. 17) Pronto soccorso (art. 15) Organismi paritetici (art. 40, 41, 42, 43, 44) (art. 20) 4 D.Lgs DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa UNITA' PRODUTTIVA stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale LAVORATORE persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) 5 D.Lgs Datore di lavoro deve GARANTIRE la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro deve fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO 6 D.Lgs la valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare) l'elaborazione del "piano di sicurezza" la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) l'autocertificazione scritta per le aziende fino a 10 dipendenti (su V.R. e obblighi collegati) 7 D.Lgs obblighi del DATORE DI LAVORO (art. 3 e 4) 1 2 osservare le MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 3) fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO 3 4 designare gli addetti al nominare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE (art. 17) 8 D.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 5 6 adottare le tenere il MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE REGISTRO PER GLI INFORTUNI 1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi, cronologico: - per infortuni con una assenza di almeno 1 GIORNO con i dati dell'infortunato, cause e circostanze dell'infortunio, le date di abbandono e ripresa del lavoro - dovrà essere conservato sul luogo di lavoro e essere a disposizione dell'Organo di vigilanza evacuazione e pronto soccorso 2 - aggiornare le misure di prevenzione 3 - accesso alle zone pericolose riservato ai lavoratori istruiti 4 - informare il medico su processi e rischi 5 - controllare le situazioni a rischio 6 - istruire e informare i lavoratori su rischi, misure e evacuazione 7 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni pericolose 8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure 9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno 9 D.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 7 consultare il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (art. 18 e 19) 8 9 dare al lavoratore fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni (a fine rapporto) la cartella sanitaria e di rischio 1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione 3 - designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, 4 - sull'organizzazione della formazione su: - natura dei rischi - O.d.L. - programmazione e attuazione delle misure preventive - descrizione impianti e processi produttivi - dati Registro infortuni - prescrizioni degli Organi di vigilanza 10 D.Lgs OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le misure generali di tutela ( art. 3 ) Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.L. : 1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o riduzione al minimo 2 - riduzione dei rischi alla fonte 3 - programmazione della prevenzione 4 - sostituzione di ciò che è pericoloso 5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro 6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali 7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio 8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici 10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio 11- misure igieniche 12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza 11 D.Lgs identificare tutte stimare i RISCHI LE PERSONE ESPOSTE e l'affidabilità e l'adeguatezza delle misure preventive identificare i PERICOLI nuove MISURE PER RIDURRE I RISCHI la definire le MISURE VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAUTELARI scadenze: 1°-7-1996 1°-1-1997 AZIONI CONSEGUENTI 12 D.Lgs La VALUTAZIONE DEL RISCHIO un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per il lavoratore • la Valutazione del rischio è: • chi deve effettuare la Valutazione del rischio ? 1 IL DATORE DI LAVORO in collaborazione con: 2 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE consultando: 3 i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 13 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO definizioni dei termini PERICOLO RISCHIO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche o procedure di lavoro) Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore (nonché dimensioni possibili del danno stesso) VALUTAZIONE del RISCHIO E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per l'addetto ovvero procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 14 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO obiettivo della valutazione CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI quali provvedimenti? PROFESSIONALI 2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI 3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI e se non è possibile eliminare i rischi ? - DIMINUIRLI nella misura del possibile - CONTROLLARE i rischi residui 15 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO la struttura della valutazione 1 - IDENTIFICA i PERICOLI 2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI 3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI 6 - GIUSTIFICA LA SCELTA 7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI INTERVENTI 1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: criteri per la valutazione vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima 2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio 3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa 4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA' 5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO 6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE DELLE VOCI PRECEDENTI 16 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1 - NORME LEGALI 2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3 - NORME ARMONIZZATE 4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI 5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE 6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI criteri da applicare alla valutazione del rischio RISCHI : evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso, combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire un miglior livello di protezione "autocertificazione" az. familiari e piccole ! per le aziende fino a 10 addetti, i datori di lavoro possono AUTOCERTIFICARE l'effettuazione della V.R. e degli interventi di prevenzione e protezione la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili 17 Flow chart della valutazione del rischio definire programma della VR studiare le possibilità di eliminare o ridurre i rischi valutazione della struttura identificare i pericoli identificare gli esposti valutare i rischi identificare i modelli di esposizione delle persone esposte misurazione dell'efficacia revisione raccogliere informazioni provvedimenti inadeguati SI NO stabilire azioni prioritarie e decidere misure controllo attivare le misure di controllo vi sono stati cambiamenti ? SI NO registrazione delle valutazioni monitoraggio del programma su VR SI valutazioni ancora valide NO 18 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Azioni conseguenti alle conclusioni della VALUTAZIONE DEL RISCHIO: - CONCLUSIONI - - AZIONI - I rischi sono insignificanti ora Terminare ora le valutazioni e non è prevedibile che aumentino in futuro Non sono necessarie ulteriori misure I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conforme a norme tecniche I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori - Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro 19 D.Lgs LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO • azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio: - CONCLUSIONI - Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino danni, malattie o ferite I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettate le misure generali di tutela - AZIONI Confrontare le misure esistenti alle norme di buona tecnica Se il confronto è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi Valutare le esigenze a lungo termine Non vi sono prove che esistano o meno rischi Continuare a cercare altre informazioni finchè si giunga ad una delle conclusioni precedenti Nel frattempo instaurare provvedimenti per minimizzare l'esposizione al rischio 20 D.Lgs La SICUREZZA E’ ADEGUATA ? significa domandarsi • il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto? • si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza con maggiore facilità? • si è sicuri che le misure prese: - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI? • ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le procedure di intervento? • queste soluzioni sono compatibili tra di loro? • le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste soluzioni? 21 D.Lgs IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE all’interno dell’azienda ( art. 8, 9, 10 e 11 ) all'interno dell'azienda Il datore di lavoro organizza il designando il responsabile e 1 o più addetti allo svolgimento del servizio obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE all'esterno dell'azienda ( previa consultazione del Rappresentante della Sicurezza ) facendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche dell'azienda fatto dallo stesso Datore di lavoro è possibile nelle aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti 22 D.Lgs IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE i compiti ( art. 9 ) 1 - Individuare i fattori di rischio 2 - Effettuare la valutazione del rischio 3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 4 - Individuare la salubrità dell'ambiente 6 - Preparare i programmi di formazione e informazione 7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 21 I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA 23 D.Lgs IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE la Riunione Periodica art. 9) DOVE ? QUANDO ? nelle aziende con più di 15 dipendenti almeno 1 volta all'anno Nelle aziende con meno di 15 dipend. la riunione potrà essere richiesta dal Rappr. Sicurez. o all'introduzione di nuove tecnologie o variazione delle condizioni di rischio Il Datore di lavoro indice una RIUNIONE per la prevenzione dei rischi CON - Datore di lavoro - RSPP - Medico competente - R.L.S. SI ESAMINA - il documento con la valutazione del rischio e le misure - l'idoneità dei D.P.I. - i programmi di formazione e informazione su sicurezza e salute 24 D.Lgs IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di lavoro ( art. 10 ) IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI previa informazione al Rappresentante per la sicurezza In questo caso il Datore di lavoro deve: 1 - frequentare corso di formazione 2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza : - dichiarazione sulle capacità acquisite, copia del documento con Valutazione e misure, relazione su infortuni/malattie professionali e attestato di frequenza al corso formazione ORGANO DI VIGILANZA USL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Ministero Industria (art. 23) 25 D.Lgs IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 ) Il Datore di lavoro deve: 1 - organizzare i rapporti con i servizi pubblici 2 - designare preventivamente i lavoratori incaricati 3 - informare i lavoratori dei pericoli e le relative misure di tutela e evacuazione 4 - prendere i provvedimenti necessari affinché i lavoratori possano agire autonomamente 5 - non chiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALL'EVACUAZIONE 26 D.Lgs diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ( art. 14 ) 2 1 POTERSI ALLONTANARE DAL POSTO DI LAVORO o zona di rischio in caso di pericolo grave e immediato POTER AGIRE AUTONOMAMENTE PER EVITARE CONSEGUENZE DAL PERICOLO senza incorrere in sanzioni da parte del Datore di lavoro, a meno che abbia commesso grave negligenza 28 D.Lgs PRONTO SOCCORSO ( art. 12,13 e 14 ) Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero dei lavoratori e sentito il Medico competente: PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI STABILISCE I RAPPORTI CON I SERVIZI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER L'ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA ESTERNI PER TRASPORTO INFORTUNATI I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA', FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA INDIVUDANO PER DECRETO: 1 - caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso 2 - requisiti del personale addetto e la sua formazione (in relazione all'attività dell'azienda, al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio) DESIGNA 1 O PIU' LAVORATORI INCARICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DI EMERGENZA IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI ADDETTI UNA ADEGUATA FORMAZIONE 29 D.Lgs PRONTO SOCCORSO Se necessario bisogna prevedere 1 o più LOCALI per il PRONTO SOCCORSO con apparecchiature e materiale di pronto soccorso facilmente accessibili alle barelle dotati di segnaletica appropriata 30 D.Lgs SPECIALIZZAZIONE : MEDICO COMPETENTE ( art. 17 ) deve essere in possesso di uno seguenti titoli: - in medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro - clinica del lavoro DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: con pratica di almeno 3 anni come medico del lavoro 31 D.Lgs MEDICO COMPETENTE medico competente OBBLIGHI ( art. 17 ) 1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16) 3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16) 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore, 5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari e ne fornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione 32 D.Lgs MEDICO COMPETENTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA ( art. 16 ) LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE: ACCERTAMENTI PREVENTIVI ACCERTAMENTI PERIODICI atti a constatare le eventuali controindicazioni al lavoro assegnato atti a controllare lo STATO DI SALUTE dei lavoratori e poter esprimere il GIUDIZIO DI IDONEITA' sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal Medico 34 D.Lgs obblighi dei LAVORATORI (art. 5) 1 - Avere cura della propria sicurezza e salute (e dei colleghi) 2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale e collettiva impartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti 3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature 4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali 5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericolo al Datore; in caso di urgenza devono intervenire direttamente informando il Rappresentante per la sicurezza 6 - Non toccare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo 7 - Non compiere atti che possano creare pericoli a sè e ai colleghi 8 - Sottoporsi ai controlli sanitari 9 - Contribuire con il Datore di lavoro ad operare per la sicurezza e la salute 35 D.Lgs FORMAZIONE E INFORMAZIONE i termini: (art. 21 e 22) INFORMARE fornire notizie utili o funzionali FORMARE fornire, mediante un preciso metodo, i requisiti necessari ad una determinata attività SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE 36 D.Lgs INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - criteri generali - 1 - RISCHI generali 2 - MISURE di protezione e prevenzione già adottate Il DATORE DI LAVORO 3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata 4 INFORMAZIONE : 5 6 7 e disposizioni aziendali relative - PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta Antincendio ed Evacuazione - RESPONSABILE del Servizio Prevenzione Protezione - MEDICO competente - i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati 37 D.Lgs FORMAZIONE E INFORMAZIONE AREE DI ATTIVITA' - analisi/valutazione dei rischi - verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza - animazione di sicurezza - informazione dei lavoratori la formazione al • SVILUPPO DI COMPETENZE RLS - diagnostiche, decisionali e relazionali bisogni formativi - normativa su sicurezza e igiene del lavoro - rischi sul posto di lavoro - danni legati ai rischi - limiti di esposizione a fattori inquinanti - analisi degli infortuni - analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo) - modalità di prevenzione - registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR - valutazione di programmi formativi - costruzione di propri strumenti di analisi e verifica CONOSCENZE SPECIFICHE 41 D.Lgs R.L.S. ll Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS Il Rappresentante per la Sicurezza E' ELETTO O DESIGNATO IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE ( art. 18 e 19 ) NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente dai lavoratori o individuato territorialmente per un gruppo di aziende NELLE AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente o designato dai lavoratori 42 D.Lgs R.L.S. - N° di Rls - modalità di elezione - monte ore retribuito - strumenti SONO STABILITI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di riferimento • l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende: il N° minimo di fino a 200 dipendenti tra 201 e 1000 1 Rls dipendenti 3 sia: oltre 6 43 D.Lgs R.L.S. il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a: • ad una FORMAZIONE su: 1 - salute e sicurezza 2 - sulle tecniche di controllo 3 - prevenzione dei rischi (art. 22) 44 D.Lgs R.L.S. 1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni 2 - essere consultato su: Il Rappresentante per la sicurezza (art. 19) - eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive - - VALUTAZIONE E PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE - DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI EVACUAZIONE DI EMERGENZA - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 3 - deve ricevere dal Datore di lavoro il documento sulla Valutazione del rischio 4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali 5 - deve ricevere dal Medico informazioni sul significato degli 678- accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi fare proposte sull'attività di prevenzione avvertire l'azienda su eventuali rischi rilevati nel suo operare ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempienze del Datore di lavoro ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza (lett. f art. 19) 910- deve poter disporre di: - MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO 11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali 45 D.Lgs Dispositivi di protezione individuale DPI ( art. 40, 41, 42, 43 e 44 ) DPI : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro 1 o più rischi per la sua sicurezza e salute durante il lavoro (art. 40) NON SONO D.P.I . : - gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non destinate a protezione e sicurezza - le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio - le attrezzature del personale di POLIZIA e Forze Armate per mantenimento ordine pubblico - le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali - i materiali sportivi - i materiali per autodifesa e dissuasione - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi 46 D.Lgs D.P.I. • obbligo d'uso (art. 41) • requisiti (art. 42) • obblighi dei lavoratori (art. 44) - devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da: 1 - misure tecniche prevenzione 2 - mezzi di protezione collettiva 3 - procedimenti di riorganizzazione del lavoro 1 - adeguati ai rischi da prevenire 2 - adeguati alle condizioni del luogo di lavoro 3 - tenere conto di esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori 1 - usare i Dispositivi come da informazione e formazione ricevuta 2 - avere cura dei Dispositivi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di loro iniziativa 3 - segnalare al Datore eventuali difetti o inconvenienti dei loro Dispositivi 47 D.Lgs D.P.I. 1 - individuare i Dispositivi necessari dopo la Valutazione Rischio 2 - valutare quali Dispositivi acquistare dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato 3 - aggiornare i Dispositivi in funzione per eventuali variazioni della Valutazione Rischio • obblighi dei Datori di lavoro (art. 43) 4 - individuare le condizioni nelle quali il Dispositivo va usato in funzione di: - ENTITA' DEL RISCHIO - FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE - CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO 5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori 6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi 7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso dei Dispositivi 8 - fornire l'addestramento per l'uso dei Dispositivi dell'udito 48 D.Lgs Movimentazione manuale dei carichi (art. 47, 48 e 49) Il CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 47) è quello delle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi (art. 48) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (comprese le azioni del sollevare, d esporre, spingere, tirare, portare e spostare) 1 - adottare le misure per evitare la movimentazione manuale di carichi 2 - nel caso non sia possibile evitarla: - adotta le misure e i mezzi per ridurre il rischio - organizza il posto di lavoro per una azione sana e sicura ( per la valutazione delle condizioni di sicurezza e salute connessa alla movimentazione dei carichi vedere allegato VI della legge ) INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 49) 50 D.Lgs Uso di attrezzature munite di videoterminali - Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore) - Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale, sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare - Art. 53: O.d.L. mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia - Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO - diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive - le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale - in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120 di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente - le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili - i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa - la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro - Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA - Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi - Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE - Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME - Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE (vedere l'ALLEGATO VII) 51 D.Lgs VIDEOTERMINALI definizione del lavoratore al VDT art. 51 lett. c quel lavoratore che usa un vdt, in modo sistematico e abituale, per almeno 4 h al giorno dedotte le pause • il testo di questo punto della legge è fonte di molte interpretazioni • in evidenza il vincolo delle 4 h consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa ( vedi art. 54) per tutta la settimana lavorativa 52 D.Lgs VIDEOTERMINALI • possiamo dare queste interpretazioni: ADDETTO VDT ADDETTO VDT "ESCLUSIVO" "SALTUARIO" lavora 6 h / giorno uso del vdt continuativo ma non esclusivo NON ADDETTO AI VDT non usa il vdt solo al vdt per tutta la settimana lavorativa da almeno 3 mesi lavora 2-3 h al giorno da almeno 3 mesi 53 D.Lgs VIDEOTERMINALI Quale tutela per i lavoratori ai vdt ? TUTELA PERMANENZA • il Datore di lavoro deve tenere conto e valutare l'ERGONOMIA della stazione di lavoro con vdt (art. 52) • SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 55) • PAUSE di 15 minuti OGNI 120 DI LAVORO (art. 54) esiste un contenzioso su cosa fare nei minuti di pausa che verrà risolto dalla contrattazione SEMPRE (in ogni caso) con 4 h DI LAVORO CONSECUTIVE AL GIORNO per tutta la settimana lavorativa almeno 4 h di lavoro consecutive nella giornata lavorativa 54 D.Lgs VIDEOTERMINALI la sorveglianza (art. 55) sanitaria I LAVORATORI PRIMA DI ESSERE ADDETTI AI VDT DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A: in base ai risultati degli accertamenti, i lavoratori vengono classificati in: 1 - visita medica 2 - esame degli occhi e della vista dal medico competente per evidenziare malformazioni strutturali NON IDONEI IDONEI senza prescrizione con prescrizione (il lavoratore con 45 anni sarà sottoposto a visita controllo biennale) 55 D.Lgs VIDEOTERMINALI informazione e formazione (art. 56) su: IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI INFORMAZIONE e FORMAZIONE - le misure applicabili in base alla valutazione del rischio ( rischi per la vista, postura, affaticamento fisico o mentale, ergonomia, igiene ambientale) - O.d.L. - protezione degli occhi e della vista 56 D.Lgs Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 34 : DEFINIZIONI attrezzatura di lavoro, uso e zona pericolosa - Art. 35 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - da ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee - attua misure tecniche e organizzative adeguate - considera condizioni/caratteristiche del lavoro e i rischi - fa in modo che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente, oggetto di manutenzione - si assicura che siano usate solo dai lavoratori incaricati - Art. 36 : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO - devono soddisfare le disposizioni legislative della sicurezza e salute - verifica periodica conforme a legislazione già esistente - il Min. del Lavoro può stabilire modalità/procedure per la verifica - deve essere munita di "dispositivo arresto di emergenza" - i dispositivi di allarme devono essere visibili e comprensibili - i libretti di manutenzione devono essere aggiornati - dispositivi di sicurezza per apparecchiature con pericoli causati da cadute o proiezione oggetti, emanazioni di gas/vapori/liquidi/polveri - Art. 37 : INFORMAZIONE sulle attrezzature e ai lavoratori - Art. 38 : FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO dei lavoratori - Art. 39 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI 57 D.Lgs • Il D.Lgs. 626 funziona se: RESPONSABILITA' - DECISIONI CONSULENZA TECNICA CONSULTAZIONE 60 D.Lgs • Il D.Lgs. 626 funziona se: DATORE DI LAVORO RESPONSABILE del S.P.P. R.L.S. MEDICO COMPETENTE 61 D.Lgs • Il D.Lgs. 626 funziona se: DATORE DI LAVORO responsabilità, decisioni consulenza tecnica - RESPONSABILE del S.P.P. - MEDICO COMPETENTE consultazione R.L.S. 62 D.Lgs • Il D.Lgs. 626 funziona se: DATORE DI LAVORO RESPONSABILITA' CONSULENZA TECNICA RESPONSABILE del S.P.P. MEDICO COMPETENTE DECISIONI CONSULTAZIONE R.L.S. 63 D.Lgs CONSULENTI MEDICI ORGANISMI PARITETICI DATORE DI LAVORO RLS IMPRESE MEDICHE LAVORATORI con associazioni delle imprese e OO.SS ENTI formazione Organismi di vigilanza ASL ISPETTORATO DEL LAVORO, VV.FF. ... 64 D.Lgs Struttura del D.L. n° 626 del 19-9-94 65 D.Lgs TITOLO I PARTE GENERALE TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE art. 8, 9, 10 e 11 Capo 3° - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO art. 12, 13, 14 e 15 Capo 4° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 16 e 17 Capo 5° - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI art. 18, 19 e 20 Capo 6° - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI art. 21 e 22 Capo 7° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 Capo 8° - STATISTICHE NEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI art. 29 LUOGHI DI LAVORO art. 30, 31, 32 e 33 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 43, 44, 45 e 46 art. 40, 41, 42, 43, 66 D.Lgs TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI TITOLO IX TITOLO X MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI art. 47, 48 e 49 USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 60 e 61 Capo 2° - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 69, 70, 71 e 72 Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77 Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA SANZIONI art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 art. 86, 87, 88 e 89 art. 90, 91, 92, 93 e 94 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 95, 96, 97 e 98 A L L E G A T I 67