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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 18 ottobre 2016 (OR. en) 13435/16 PECHE 379 DELACT 217 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea 14 ottobre 2016 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2016) 6500 final Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.10.2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6500 final. All.: C(2016) 6500 final 13435/16 bp DG B 2A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.10.2016 C(2016) 6500 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.10.2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO Un obiettivo fondamentale della nuova politica comune della pesca (PCP), quale stabilita nel regolamento (UE) n. 1380/2013, è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle attività di pesca. L’obbligo di sbarco nelle acque dell’Unione si applica alla pesca pelagica a decorrere dal 1º gennaio 2015. La riforma della politica introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, volta da un lato ad abbandonare la microgestione a livello dell’Unione e dall’altro a garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni zona marina e attività di pesca. La nuova PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Sono previste disposizioni generiche di flessibilità che possono essere applicate dagli Stati membri nel contesto della gestione dei rispettivi contingenti. La nuova PCP stabilisce inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell’ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Tali piani sono concepiti come una misura temporanea con una durata massima di tre anni. Essi si basano su raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo. Il presente atto delegato riguarda taluni tipi di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali di cui all’articolo 15, paragrafo l, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano sui rigetti può includere la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione. Conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in causa in questa regione. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO Ai fini dell’attuazione dell’impostazione regionalizzata, gli Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali hanno convenuto che il paese che presiede il gruppo, ovvero il Portogallo, avrebbe presentato alla Commissione una raccomandazione comune, che è stata dunque trasmessa ai servizi della Commissione il 31 maggio 2016. Tale raccomandazione conteneva la proposta di modifica delle taglie minime di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) nelle divisioni CIEM VIIIc e IX. Conformemente alla procedura descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale raccomandazione comune è frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri delle acque sudoccidentali che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca, tenendo anche conto dei pareri del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, che sono competenti per le attività di pesca oggetto della raccomandazione comune. Per ciascun elemento, la raccomandazione comune comprendeva una documentazione a sostegno delle misure proposte. IT 2 IT La raccomandazione comune è stata elaborata dagli Stati membri interessati, coordinati a livello regionale e sul piano tecnico sotto la guida di un gruppo ad alto livello di direttori della pesca e in stretta consultazione con le parti interessate. Nell’ambito del quadro regionale sopra menzionato, il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali è stato consultato per tutta la durata del processo, date le specificità della pesca del sugarello, praticata da un gran numero di piccoli pescatori rappresentati in seno al suddetto consiglio consultivo, e la natura dell’adeguamento del piano in materia di rigetti per gli stock pelagici, limitato alle condizioni esistenti. Il consiglio consultivo per gli stock pelagici è stato consultato in una fase successiva. L’elemento principale della raccomandazione comune finale presentata dagli Stati membri alla Commissione, riguardante la modifica della taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona IX, è stato valutato dal pertinente gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP nonché nell’ambito della riunione plenaria dello CSTEP del 4-8 luglio 2016 1. Attualmente la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello stabilita nel regolamento (CE) n. 850/98 è di 15 cm, mentre il regolamento (UE) 2016/72 prevede che, per gli stock di sugarello nella divisione CIEM VIIIc, nella sottozona IX, nella sottozona X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE circostanti le isole Azzorre e nelle acque dell’Unione della zona COPACE circostanti Madera, non più del 5% possa consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. La cattura di sugarelli di taglia inferiore a 15 cm costituisce una pratica antica nelle attività di pesca dipendenti da questa specie e particolarmente osservata nella storica pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta “xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, da cui dipendono alcune comunità locali. Lo CSTEP ha concluso che il fatto di modificare la taglia minima di riferimento per la conservazione di una piccola parte dello stock, come proposto dalla raccomandazione comune, comporta un rischio ridotto di modificare il modello di sfruttamento tradizionale, che prevede anche la cattura di novellame. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Sulla base della valutazione realizzata dallo CSTEP e dalla Commissione, e previo chiarimento di alcuni punti della raccomandazione comune, la Commissione ritiene che quest’ultima sia conforme all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO Sintesi delle misure proposte Il principale intervento giuridico consiste nell’adottare misure che agevolino l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Il regolamento specifica le taglie minime di riferimento per la conservazione del sugarello nelle divisioni CIEM VIIIc e IX. Base giuridica 1 IT https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+16-10++Evaluation+of+LO+joint+recommendations_JRCxxx.pdf 3 IT Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Principio di proporzionalità La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di tale disposizione. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. IT 4 IT REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.10.2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio 2, in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. (2) L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione 3 istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali al fine di facilitare l’attuazione dell’obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità. (4) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione. (5) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Dopo aver consultato il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici, il 30 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui hanno proposto che, in deroga all’allegato XII del 2 GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22. Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31). 3 IT 5 IT regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio 4, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX venga fissata a 12 cm per il 5% dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo. La raccomandazione comune ha proposto inoltre che, entro tale limite del 5% del contingente di sugarello, nell’ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta “xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, l’1% del contingente del Portogallo possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm. (6) Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che il fatto di ridurre la taglia minima di riferimento per la conservazione, come suggerito dalla raccomandazione comune, comporta un rischio limitato di modificare il modello di sfruttamento tradizionale. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Al tempo stesso, lo CSTEP ha fatto osservare che il controllo delle catture con limiti di taglia diversi può essere problematico e, se non effettuato correttamente, può determinare un aumento della mortalità. È inoltre importante che i limiti percentuali stabiliti per le taglie inferiori siano rispettati. È dunque fondamentale che gli Stati membri interessati mettano in atto misure di controllo adeguate per il tipo di pesca in questione. (7) Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali. (8) È quindi opportuno (UE) 1394/2014. (9) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell’Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017, modificare di conseguenza il regolamento delegato HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (a) All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente: “In deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/1998, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5% dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5%, nell’ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta “xávega” praticata nella divisione CIEM IXa, l’1% del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.” 4 IT Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1). 6 IT Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14.10.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 7 IT