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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en) 16758/14 COR 2 (da,de,fr,it,sv) AGRI 790 ENT 295 MI 990 DELACT 237 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: Destinatario: 11 ottobre 2016 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2016) 6551 final Oggetto: RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015) Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6551 final. All.: C(2016) 6551 final 16758/14 COR 2 sp DG G 3A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.10.2016 C(2016) 6551 final RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015) IT IT RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015) Alla pagina 3, capo I, articolo 2, punto 1, anziché: ««dispositivo di traino»: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e il veicolo rimorchiato per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;», leggasi: ««dispositivo di traino»: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e un veicolo traente per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;». Alla pagina 3, capo I, articolo 2, punto 3, anziché: ««organo di comando»: l’organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;», leggasi: ««comando dello sterzo»: l’organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;». Alla pagina 8, capo III, articolo 40, lettera d), anziché: «cartelli e fogli di segnalazione, di cui all’articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.», leggasi: «pannelli e fogli di segnalazione, di cui all’articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.». Alla pagina 21, allegato V, punto 3.1.3, primo capoverso, seconda frase, anziché: «La forza sul comando va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.», IT 2 IT leggasi: «La forza sul comando dello sterzo va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.». Alla pagina 34, allegato XII, punto 1.31, prima frase, anziché: «la «superficie illuminante» di un catadiottro, di un cartello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.», leggasi: «la «superficie illuminante» di un catadiottro, di un pannello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.». Alla pagina 36, allegato XII, punto 1.47, anziché: ««targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL)» si intende una targa triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all’allegato I);», leggasi: ««pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL)» si intende un pannello triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all’allegato I);». Alla pagina 37, allegato XII, punto 5.2, prima frase, anziché: «I veicoli devono essere provvisti dello zoccolo fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.», leggasi: «I veicoli devono essere provvisti del connettore fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.». IT 3 IT Alla pagina 61, allegato XII, punto 6.22, anziché: «Targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all’allegato I)», leggasi: «Pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all’allegato I)». Alla pagina 64, allegato XII, punto 6.26, anziché: «Cartelli e fogli di segnalazione», leggasi: «Pannelli e fogli di segnalazione». Alla pagina 64, allegato XII, punto 6.26.3, secondo capoverso, anziché: «cartelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l’esterno e verso il basso.», leggasi: «pannelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l’esterno e verso il basso.». Alla pagina 68, allegato XII, appendice 3, titolo, anziché: «Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di cartelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m», leggasi: «Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m». Alla pagina 68, allegato XII, appendice 3, punto 1.1, anziché: «Cartelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:», leggasi: «Pannelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:». Alla pagina 68, allegato XII, appendice 3, figura 1, titolo, anziché: «Cartello o foglio di segnalazione», IT 4 IT leggasi: «Pannello o foglio di segnalazione». Alla pagina 68, allegato XII, appendice 3, tabella 1, prima riga, prima colonna, anziché: «Cartello o foglio di segnalazione», leggasi: «Pannello o foglio di segnalazione». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, tabella 1, didascalia, seconda frase, anziché: «Il numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.», leggasi: «Il numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, titolo, anziché: «Numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva», leggasi: «Numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, prima riga, prima colonna, anziché: «Cartello o foglio di segnalazione», leggasi: «Pannello o foglio di segnalazione». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, didascalia, anziché: «I cartelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm2.», leggasi: «I pannelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm2.». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 2, quinto capoverso, anziché: «I cartelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.», IT 5 IT leggasi: «I pannelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.». Alla pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 3, secondo capoverso, anziché: «I cartelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.», leggasi: «I pannelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.». Alla pagina 76, allegato XIV, punto 2.1.1, anziché: «ai lati e ad un’altezza inferiore a 0,75 m; così come, considerato l’insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavorratura, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l’estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all’asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;», leggasi: «ai lati e ad un’altezza inferiore a 0,75 m, così come per l’insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavorratura, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l’estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all’asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;». Alla pagina 125, allegato XVIII, punto 1.1.1, quinto trattino, anziché: «un interruttore a chiave di scollegamento della batteria.», leggasi: «un interruttore che possa essere chiuso a chiave di scollegamento della batteria.». Alla pagina 128, allegato XX, punto 4.1, anziché: «va apposto sulla targa regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;», leggasi: «va apposto sulla targhetta regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;». Alla pagina 146, allegato XXIX, punto 1, IT 6 IT anziché: «Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchi.», leggasi: «Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchiare.». Alla pagina 164, allegato XXXIV, appendice 1, Tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli rimorchiati, terzo capoverso, anziché: ««Anelli di aggancio a tornello» a norma ISO 5692-3:2011.», leggasi: ««Anelli di aggancio girevoli» a norma ISO 5692-3:2011.». Alla pagina 171, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, seconda riga, seconda colonna, terzo capoverso, anziché: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)», leggasi: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)». Alla pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, terza riga, seconda colonna, anziché: «Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello)», leggasi: «Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli)». Alla pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, prima colonna, anziché: «Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (timone)», leggasi: «Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino)». Alla pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, seconda colonna, anziché: «fissaggio ai timoni del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.», leggasi: «fissaggio alla barra di traino del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.». Alla pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, settima riga, seconda colonna, secondo capoverso, IT 7 IT anziché: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)», leggasi: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)». IT 8 IT