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Lunedì, 11 aprile 2016
IL CASO DEL GIORNO
FISCO
Rettifica IVA “light” per
i beni acquistati in
leasing
Anche per i forfetari ritenute subite per errore
scomputabili nel rigo RS40
/ Emanuele GRECO
L’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, così come l’assegnazione di immobili operata dalle società, costituiscono fattispecie rilevanti agli effetti
dell’IVA, in quanto ricomprese nella
nozione di “cessione di beni” ai sensi
dell’art. 2 comma 2 nn. 5) e 6) del DPR
633/72.
Ne sono escluse le sole operazioni
aventi ad oggetto immobili per i quali non è stata detratta l’IVA all’atto
dell’acquisto (anche se su questa
conclusione sussistono dei dubbi,
con riferimento alle sole assegnazioni, palesati dal Consiglio del Notariato nello studio n. 103-2012/T).
La fuoriuscita del bene immobile dalla sfera imprenditoriale avviene in
regime di esenzione sotto il profilo
dell’IVA, in quanto regime naturale
ex art. 10 comma 1 n. 8-ter) del DPR
633/72.
Non vi sono conseguenze in termini
di pro rata di detrazione, in quanto
l’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72
esclude dal calcolo della percentuale
di detrazione le [...]
L’indicazione è stata data dalla circolare n. 10, in assenza di riferimenti espliciti
nelle istruzioni ad UNICO 2016 PF
/ Paola RIVETTI
La circolare n. 10 del 4 aprile scorso
ha fornito alcune indicazioni in merito all’assolvimento degli obblighi
dichiarativi in UNICO 2016 PF da
parte dei soggetti che hanno applicato, nel 2015, il regime forfetario di
cui alla L. 190/2014.
Un primo aspetto attiene allo scomputo delle ritenute subite. Per i soggetti che applicano il regime forfetario, i ricavi e i compensi relativi al
reddito soggetto ad imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto
d’imposta. A tal fine, analogamente
a quanto previsto per il regime di
vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
Sotto il profilo dichiarativo, le istruzioni alla compilazione di UNICO
2016 PF indicano, per i soli soggetti
in regime di vantaggio nel 2015, la
possibilità di scomputare le ritenute
erroneamente subite dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria dovute per l’anno 2015, tramite l’indicazione al rigo RS40. Lo scomputo diretto rappresenta una soluzione alternativa alla presentazione dell’istanza di
rimborso.
Considerato che la medesima problematica relativa all’erronea applicazione delle ritenute ben potrebbe presentarsi anche per i soggetti che applicano il regime forfetario, nel silenzio
delle istruzioni alla compilazione, la
circolare in commento ha esteso anche a tali soggetti il ricorso al rigo
RS40 di UNICO 2016 PF per l’indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite, ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione,
quale alternativa all’istanza di rimborso. L’importo totale delle ritenute
va poi riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4, e/o nel rigo LM41.
Sempre con riferimento al quadro RS,
è già stato evidenziato su Eutekne.info (si veda “Per i soggetti [...]
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IN EVIDENZA
FISCO
Definizione chiara dell’indipendenza del revisore per un controllo
più certo
Vicino il termine per la riammissione alla dilazione da adesione
La Cassazione “salva” le modalità di calcolo della CNPADC sulle
pensioni
ALTRE NOTIZIE
/ DA PAGINA 8
Il quadro RV di UNICO
2016 potrebbe accogliere
i beni svalutati
/ Gianluca ODETTO
Le istruzioni al quadro RV del modello UNICO 2016 contengono una novità che potrebbe costringere gli operatori ad una compilazione più laboriosa rispetto a quella (già [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
STUDIO DUCOLI
Rettifica IVA “light” per i beni acquistati in leasing
Possibile un’interpretazione che tenga conto dell’utilizzo del bene per gli anni ante riscatto
/ Emanuele GRECO
L’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, così come l’assegnazione di
immobili operata dalle società, costituiscono fattispecie rilevanti agli effetti dell’IVA, in quanto ricomprese
nella nozione di “cessione di beni” ai sensi dell’art. 2
comma 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Ne sono escluse le sole operazioni aventi ad oggetto
immobili per i quali non è stata detratta l’IVA all’atto
dell’acquisto (anche se su questa conclusione sussistono dei dubbi, con riferimento alle sole assegnazioni,
palesati dal Consiglio del Notariato nello studio n. 1032012/T).
La fuoriuscita del bene immobile dalla sfera imprenditoriale avviene in regime di esenzione sotto il profilo
dell’IVA, in quanto regime naturale ex art. 10 comma 1
n. 8-ter) del DPR 633/72.
Non vi sono conseguenze in termini di pro rata di detrazione, in quanto l’art. 19- bis comma 2 del DPR
633/72 esclude dal calcolo della percentuale di detrazione le operazioni esenti occasionali, tra le quali devono essere annoverate anche l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale e l’assegnazione
di beni ai soci.
Se il bene oggetto di estromissione o di assegnazione è
stato acquistato avvalendosi del diritto alla detrazione
dell’IVA, l’effettuazione di un’operazione “a valle” in regime di esenzione comporta la necessità di rettificare
la detrazione già operata, ai sensi dell’art. 19-bis2 comma 2 del DPR 633/72.
Nella particolare ipotesi in cui il bene sia stato acquisito in leasing e quindi ne sia intervenuto il riscatto, è
controversa la determinazione del periodo di “osservazione fiscale” previsto dall’art. 19- bis2 comma 2 del
DPR 633/72 per la rettifica della detrazione dell’IVA
operata “a monte” (periodo che, per i fabbricati, è stabilito in dieci anni, ai sensi del comma 8 dello stesso art.
19-bis2).
La rettifica è calcolata a partire dall’anno di “entrata in
funzione del bene”, intendendo con tale nozione la
possibilità connessa al bene di essere “utilizzato per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione
in misura diversa da quella inizialmente operata” (tanto dispone il comma 1 dell’art. 19-bis2, il quale definisce l’ambito applicativo delle rettifiche).
Se vale questo principio, la possibilità di generare operazioni attive da parte del bene in questione dovrebbe
essersi già concretizzata al momento di acquisizione
del bene concesso in leasing (fermo restando, poi,
l’esercizio del diritto di riscatto), non rilevando il trasferimento a titolo traslativo della proprietà del bene
stesso.
In questo senso dovrebbe leggersi la risoluzione n.
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
178/2009, avendo affermato l’Agenzia delle Entrate
(seppur con riferimento ad un caso di scissione societaria ed in via incidentale) che “la rettifica deve essere
effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società
scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione
degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”.
Una seconda interpretazione è, invece, fondata sul fatto che il leasing, nel sistema dell’IVA, è assimilabile ad
una “prestazione di servizi”. Tanto può desumersi, anche testualmente, dall’art. 7 comma 1 lett. e) e dall’art.
16 comma 3 del DPR 633/72, oltre che dall’art. 3 comma 2 n. 1) del DPR 633/72 (in base al quale costituiscono “prestazioni di servizi” verso corrispettivo le “concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”).
In questo senso, si è espressa anche la Corte di Giustizia Ue (ex multis, sentenza 21 febbraio 2008, causa C425/06, Part service).
Se ci si limitasse alla qualificazione IVA attribuita al
contratto di leasing, senza valorizzarne la funzione
economica, né tenendo conto della ratio dell’art. 19bis2 in esame, si dovrebbe computare il periodo di rettifica a partire dalla data di riscatto del bene.
Sembra preferibile, però, la prima impostazione, secondo cui l’acquisizione dell’immobile in leasing (purché
utilizzato per l’effettuazione di operazioni soggette ad
IVA) integrerebbe il presupposto della “messa in funzione” del bene ai fini del periodo di rettifica ai sensi
del combinato disposto dell’art. 19-bis2 commi 2 e 8 del
DPR 633/72.
Un ruolo significativo, nel privilegiare questa interpretazione, potrebbe assumere la recente sentenza della
Corte di Cassazione n. 20951 del 16 ottobre 2015, nella
quale è stato riconosciuto anche ai fini dell’IVA il principio di equivalenza tra l’acquisto del bene a titolo traslativo della proprietà e l’acquisizione in leasing. Il
convincimento della Corte si fonda sulla funzione economica del contratto di leasing che “nella maggioranza dei casi (cioè nella sua tipizzazione sociale) è (...)
quella di fornire all’utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario”.
Propendendo per questa tesi, ne consegue che, in tutti
i casi in cui il contratto di leasing sia stato stipulato
prima del 2006, il periodo decennale per la rettifica della detrazione risulterebbe già esaurito.
Quindi, seppur da ritenersi legittima, la tesi può esporre il contribuente a possibili contestazioni, non essendo ancora nota la posizione ufficiale dell’Agenzia delle
Entrate sul punto.
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FISCO
STUDIO DUCOLI
Anche per i forfetari ritenute subite per errore
scomputabili nel rigo RS40
L’indicazione è stata data dalla circolare n. 10, in assenza di riferimenti espliciti nelle istruzioni ad
UNICO 2016 PF
/ Paola RIVETTI
La circolare n. 10 del 4 aprile scorso ha fornito alcune
indicazioni in merito all’assolvimento degli obblighi
dichiarativi in UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che
hanno applicato, nel 2015, il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Un primo aspetto attiene allo scomputo delle ritenute
subite. Per i soggetti che applicano il regime forfetario,
i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto ad imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, analogamente a quanto previsto per il regime di vantaggio, è
necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto
all’imposta sostitutiva.
Sotto il profilo dichiarativo, le istruzioni alla compilazione di UNICO 2016 PF indicano, per i soli soggetti in
regime di vantaggio nel 2015, la possibilità di scomputare le ritenute erroneamente subite dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria dovute per l’anno 2015,
tramite l’indicazione al rigo RS40. Lo scomputo diretto
rappresenta una soluzione alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso.
Considerato che la medesima problematica relativa
all’erronea applicazione delle ritenute ben potrebbe
presentarsi anche per i soggetti che applicano il regime forfetario, nel silenzio delle istruzioni alla compilazione, la circolare in commento ha esteso anche a tali
soggetti il ricorso al rigo RS40 di UNICO 2016 PF per
l’indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite, ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione, quale alternativa all’istanza di rimborso. L’importo
totale delle ritenute va poi riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4, e/o nel rigo LM41.
Sempre con riferimento al quadro RS, è già stato evidenziato su Eutekne.info (si veda “Per i soggetti forfetari spese dettagliate nel quadro RS di UNICO” del 9
febbraio) come, a fronte dell’esonero dall’applicazione
delle ritenute alla fonte (art. 1 comma 69 della L.
190/2014) e dell’esclusione dagli studi di settore (art. 1
comma 73 della L. 190/2014), i soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario debbano indicare
alcune spese sostenute nel modello UNICO 2016 PF. In
particolare, il riferimento è:
- ai righi RS371, RS372 e RS373, in cui indicare il codi-
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
ce fiscale ed il reddito corrisposto a soggetti per cui
all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta
alla fonte;
- ai righi da RS374 a RS378, per gli esercenti attività
d’impresa, e da RS379 a RS381, per i lavoratori autonomi, in cui indicare alcune spese inerenti all’attività
soggetta al regime forfetario (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi).
Al riguardo, la circolare n. 10 ha specificato, rispettivamente, che:
- l’indicazione dei riferimenti relativi ai compensi pagati va operata indipendentemente dal motivo per cui
la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando
il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica come regola generale);
- i dati relativi alle diverse spese sostenute devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di
impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i
contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in
essa indicata).
La circolare ha rimarcato come i beni immobili, a qualsiasi titolo posseduti, siano irrilevanti, non solo ai fini
dell’accesso/permanenza nel regime (essendo esclusi
dal computo del limite relativo ai beni strumentali),
ma, altresì, ai fini della determinazione del reddito imponibile. Conseguentemente, il reddito prodotto dagli
immobili strumentali o patrimoniali eventualmente
posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla
persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo.
Infine, rispetto a quanto poteva desumersi dalle istruzioni al quadro LM, è stata confermata la rilevanza, ai
fini della determinazione del reddito forfetario, dei soli
ricavi o compensi percepiti con esclusione delle spese
sostenute nello svolgimento dell’attività (con l’eccezione dei contributi previdenziali), così come di plusvalenze e minusvalenze realizzate in corso di regime, di
sopravvenienze, sia attive che passive.
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FISCO
STUDIO DUCOLI
Il quadro RV di UNICO 2016 potrebbe accogliere i beni
svalutati
Modificate dopo anni le istruzioni, che ora impongono di indicare i beni con valore fiscale “diverso”, e
non più “superiore”, a quello contabile
/ Gianluca ODETTO
Le istruzioni al quadro RV del modello UNICO 2016
contengono una novità che potrebbe costringere gli
operatori ad una compilazione più laboriosa rispetto a
quella (già non semplice) sinora sperimentata.
Ci si riferisce, in particolare, alle istruzioni alla sezione I del quadro, come sempre dedicata all’indicazione
dei beni i cui valori civili e fiscali sono disallineati.
La struttura del quadro non è cambiata rispetto a quella degli scorsi anni. Sono, però, state aggiornate le
istruzioni, le quali ora precisano che la compilazione è
obbligatoria “in tutte le ipotesi in cui i beni relativi
all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi
da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi”.
Nelle istruzioni ai modelli degli anni precedenti si prevedeva, invece, l’obbligo “in tutte le ipotesi in cui i beni
relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori
superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi”.
In passato l’indicazione era, tipicamente, effettuata per
i beni provenienti da fusioni, scissioni, conferimenti
ecc., o da rivalutazioni senza effetto fiscale, operazioni
a seguito delle quali il valore di iscrizione in bilancio
eccede quello fiscalmente riconosciuto.
Con le nuove istruzioni le indicazioni sembrano obbligatorie anche nel momento in cui il valore di iscrizione in bilancio sia inferiore a quello fiscale (la sostituzione della parola “superiori” con la parola “diversi” appare, in questo senso, emblematica della volontà di
cambiare rotta rispetto al passato, al prezzo di aumentare i casi nei quali la sezione I del quadro verrebbe
compilata).
Se questo intendimento verrà confermato, vi sarà tutta una serie di casistiche nelle quali la compilazione
del quadro risulterebbe obbligatoria. Quello più tipico è
rappresentato dalle svalutazioni di beni per perdite durevoli di valore, a seguito delle quali il bene mantiene il
valore fiscale preesistente, pur essendo iscritto in bilancio ad un valore inferiore.
Va però detto che le stesse istruzioni non sono state
adeguate nella parte in cui evidenziano, con appositi
codici (da inserire nel campo “Causa”), le operazioni
che hanno generato i disallineamenti; i codici continuano, infatti, ad essere i seguenti:
- “1”, per i conferimenti, le fusioni e le scissioni;
- “2”, per le rivalutazioni di beni;
- “3”, per le differenze che si originano dalla conversio-
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
ne di crediti e debiti in valuta;
- “4”, per i conferimenti bancari agevolati ai sensi della
L. 218/90;
- “5”, per le altre operazioni.
Da chiarire la reale portata della modifica
Non appare agevole comprendere quali siano le esigenze di controllo che hanno spinto gli estensori delle
istruzioni ad apportare questa modifica.
Se queste sono evidenti nel caso dei beni iscritti in bilancio a valori che superano quelli fiscali (per i quali
ammortamenti dedotti e plusvalenze tassate sono rispettivamente inferiori o superiori rispetto a quanto
viene iscritto a Conto economico, e per i quali, quindi,
senza un adeguato monitoraggio l’Amministrazione
potrebbe non essere in grado di controllare la corretta
tassazione di tali componenti), per i beni iscritti in bilancio a valori inferiori a quelli fiscali è la società a dover fare valere il proprio diritto alla deduzione dei costi con apposite variazioni in diminuzione.
Facendo l’esempio più semplice dei beni svalutati per
perdite durevoli di valore, visto che l’eccedenza
dell’ammortamento deducibile rispetto a quello stanziato in bilancio è allocata tra le variazioni in diminuzione, l’Amministrazione potrebbe agevolmente controllare la correttezza di tali variazioni senza dover richiedere un dato in più, rappresentato dalla compilazione del quadro RV.
Esistono, naturalmente, casi nei quali l’interesse al
controllo esiste: uno di questi è rappresentato dalla
normativa sulle società non operative, nell’ambito della quale la determinazione dei ricavi presunti e del
reddito presunto avviene sulla base dei valori fiscali
dei beni, e non dei loro valori contabili. È però difficile
stabilire se la richiesta di tali dati nel quadro RV possa
dirsi proporzionata rispetto ad esigenze di controllo
che, nel caso specifico, potrebbero essere attivate con
procedure ad hoc di verifica.
Appare quindi necessario che venga chiarito il corretto significato della modifica alle istruzioni, ed in particolare se i disallineamenti da monitorare “nei due sensi” siano solo quelli che derivano dalle operazioni
straordinarie, ovvero se la compilazione della sezione I
abbracci tutti i possibili casi di sfalsamento tra valori
civili e fiscali dei beni.
/ 04
ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
Definizione chiara dell’indipendenza del revisore per
un controllo più certo
La Regione Lazio ha deciso di affiancare alla valutazione soggettiva prevista dalla legge alcune
casistiche che non consentono di accettare l’incarico
/ Valeria FAZI
L’indipendenza è da sempre considerata una connotazione fondamentale del rapporto che lega il revisore e
il sindaco alla società che ha fornito loro l’incarico.
Tuttavia, le norme che la disciplinano sono diverse per
i due istituti. Mentre per il sindaco il corpus normativo
di riferimento è completo, per il revisore lo stesso è ancora frammentario. La mancata emanazione dei regolamenti attuativi del DLgs. 39/2010, relativamente ai
principi di indipendenza e obiettività, fa sì che il quadro di riferimento non sia certo e completo.
L’art. 10 del DLgs. 39/2010 stabilisce principi e criteri
atti a definire il requisito dell’indipendenza, nonché richiede, unitamente al principio ISQC Italia 1 in vigore
dal 1° gennaio 2015, che siano predisposte e messe in
atto procedure finalizzate ad evitare la sua compromissione.
Tali procedure devono essere idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere l’indipendenza; l’istituzione e il funzionamento delle stesse deve essere inoltre documentato in
modo che il revisore possa essere assoggettato al controllo di qualità previsto dall’art. 20 del DLgs. 39/2010.
Il legislatore, quindi, ha imposto l’istituzione e il mantenimento di procedure finalizzate ad individuare possibili circostanze in grado di compromettere l’indipendenza del revisore e tutto al fine di porre in essere le
necessarie azioni di salvaguardia.
Al comma 2 del citato articolo, infine, il legislatore ha
stabilito che “il revisore legale e la società di revisione
legale non effettuano la revisione legale dei conti di
una società qualora tra tale società e il revisore legale
[...] sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o
di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e
ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale
risulta compromessa”.
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
In tale contesto normativo, degna di nota è la delibera
n. 49 del 23 febbraio 2016 della Regione Lazio, dal titolo “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini
dell’esercizio del controllo analogo sulle società in
house”.
Tale direttiva, oltre a imporre ai revisori di effettuare
uno scambio periodico di informazioni con il collegio
sindacale – esplicitando un obbligo previsto anche dagli ISA Italia 260 e 265 – e di segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Regione
Lazio, all’art. 11 stabilisce che, in tema di revisione legale dei conti, “al soggetto che esercita l’attività di revisione legale dei conti è fatto divieto di svolgere, per
tutta la durata dell’incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle società controllate della Regione Lazio e delle società da queste controllate. Il soggetto che esercita l’attività di revisione
legale dei conti non deve aver svolto attività diverse
per conto dell’intero gruppo di aziende controllate nei
due anni precedenti il conferimento dell’incarico”.
Valutazione entro limiti univoci per un controllo
affidabile
La Regione Lazio, quindi, ha preferito affiancare, alla
valutazione soggettiva prevista dalla legge, l’enucleazione di una serie di casistiche che non consentono al
revisore di accettare l’incarico.
Tale previsione, da un lato, dimostra ancora una volta
quanto sia importante per tutti gli attori coinvolti sul
tema della revisione legale il rispetto del principio
dell’indipendenza, dall’altro, come il definire chiaramente il perimetro entro cui effettuare tali valutazioni
non faccia altro che riportare il grado di soggettività
della stessa valutazione entro limiti univoci che rendono certo e affidabile il controllo effettuato all’interno di uno stesso gruppo societario.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Vicino il termine per la riammissione alla dilazione
da adesione
Pare sufficiente pagare l’ultima rata scaduta, con esclusione delle somme a titolo di IVA
/ Alfio CISSELLO
Su Eutekne.info, diverse volte abbiamo rammentato
come la L. 208/2015 abbia introdotto una speciale forma di riammissione alla dilazione da accertamento
con adesione e acquiescenza, istituti disciplinati dal
DLgs. 218/97 (si veda “In arrivo il «condono» per la decadenza da rate da adesione” del 23 dicembre 2015).
A causa di ciò, coloro i quali, nei 36 mesi antecedenti al
15 ottobre 2015, sono decaduti da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, possono essere
riammessi al beneficio se la ripresa del pagamento
delle rate avviene entro il 31 maggio 2016.
La riammissione concerne solo le imposte dirette, fatto che causerà, potenzialmente, varie complicazioni,
visto che le adesioni, specie sul reddito d’impresa e di
lavoro autonomo, riguardano sia imposte dirette che
IVA. Non osta alla riammissione la circostanza che il
contribuente, essendo già stato iscritto a ruolo, abbia
iniziato a pagare le rate ad Equitalia in ragione dell’art.
19 del DPR 602/73.
I principali effetti della riammissione sono i seguenti.
In primo luogo, come evidenziato dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 12 del 2016 al paragrafo 19.2.3,
nel momento in cui, in costanza dei requisiti di legge,
si verifica la riammissione e fermo restando che non
si rimborserà alcuna somma, viene meno la sanzione
del 60% parametrata ai residui importi dovuti a titolo di
tributo.
Trattasi della sanzione che, nella disciplina ante DLgs.
159/2015 (ora gli effetti degli inadempimenti sono disciplinati nel nuovo art. 15-ter del DPR 602/73), veniva
irrogata in conseguenza del mancato pagamento di
una rata successiva alla prima entro il termine di quella successiva, fatto che, peraltro, causava pure il disco-
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
noscimento della dilazione.
Oltre a ciò, per effetto della riammissione non possono essere iniziate nuove azioni esecutive.
Da quanto esposto emerge che il contribuente, in certe
ipotesi, ha tutto l’interesse a riprendere i pagamenti
della dilazione disconosciuta, ad esempio per evitare
la messa in vendita dell’immobile pignorato.
Urgono chiarimenti sugli aspetti applicativi della
riammissione
In assenza di chiarimenti ufficiali, ora quanto mai opportuni, entro il prossimo 31 maggio sembra che il contribuente debba versare interamente la prima delle rate scadute, compilando il modello di pagamento in maniera coerente con la dilazione cui stava fruendo.
Ad esempio, se si tratta di adesione agli inviti, bisogna
utilizzare i codici tributo determinati con ris. Agenzia
delle Entrate 29 dicembre 2008 n. 482.
Il problema deriva dal fatto che la riammissione è circoscritta alle imposte dirette, quindi la ripresa del pagamento dovrebbe riguardare solo queste, e non anche l’IVA.
Nei dieci giorni successivi al versamento, bisogna trasmettere copia della relativa quietanza (pertanto, nella
maggioranza delle ipotesi, il modello F24) all’ufficio
competente, in maniera che questo possa sospendere i
ruoli, ancorché oggetto di dilazione ai sensi dell’art. 19
del DPR 602/73.
Sebbene ciò non sia previsto in maniera espressa, potrebbe essere opportuno notiziare l’Agente della riscossione competente circa l’intenzione di fruire della
riammissione alla dilazione, in attesa dello sgravio.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
STUDIO DUCOLI
La Cassazione “salva” le modalità di calcolo della
CNPADC sulle pensioni
Si confermano valide le modifiche in peius applicate agli iscritti che maturano i requisiti dal 2007
/ Luca MAMONE
Con la sentenza n. 6701/2016 la Cassazione è intervenuta con riferimento alle modalità di calcolo che la
Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) utilizza per determinare gli assegni pensionistici.
Per la Suprema Corte è corretto, laddove il diritto
dell’iscritto maturi nel 2008, l’applicazione dell’art. 10
del Regolamento previdenziale adottato nel 2004 dalla
citata Cassa con cui – nel disciplinare un passaggio
graduale dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo – si stabilisce che il calcolo della quota reddituale media debba essere effettuato considerando i
redditi dei 24 anni antecedenti il 1° gennaio 2004, anziché i 15.
In altri termini, tale modalità, pur riducendo l’importo
dell’assegno, non risulta violare il principio del “pro rata” ex art. 3 comma 12 della L. 335/95. Nella decisione
in esame, i giudici di legittimità si “riagganciano” dunque alla sentenza n. 18136/2015, con cui le Sezioni Unite hanno chiarito l’annosa questione del rispetto del
principio del pro rata da parte delle Casse di previdenza dei professionisti. Sul punto, risulta opportuna una
sintesi “storica”, cominciando dalla L. 335/95, con cui si
è stato introdotto il principio contributivo per il calcolo della pensione.
In pratica, per tutti gli iscritti che al 31 dicembre 1995
potevano vantare un’anzianità contributiva inferiore a
18 anni è stata stabilita l’applicazione di un sistema
misto, articolato in 2 quote: una prima quota corrispondente all’anzianità antecedentemente acquisita, determinata secondo il sistema retributivo previgente; una
seconda quota maturata in base all’anzianità contributiva maturata successivamente. In tale ripartizione, è
stato affermato il rispetto del principio di garanzia del
pro rata . Con riferimento al caso della sentenza n.
6701/2016, si segnala che con la delibera del 14 luglio
2004, la CNPADC ha modificato le modalità di calcolo
delle pensioni indirizzandole verso il sistema contributivo, con generale riduzione dell’assegno pensionistico, anche in funzione di assicurare l’equilibrio di bilancio della Cassa così come previsto in prima battuta
dal DLgs. 509/94.
Nell’occasione, la Cassa ha anche stabilito che la pensione degli iscritti che possono far valere un periodo di
effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1°
gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata
secondo il metodo contributivo a decorrere dal 2004
con una quota che si continua a calcolare con riferimento al sistema reddituale, facendo riferimento ai
parametri indicati in un’apposita tabella (ad esempio, i
redditi degli ultimi 24 anni antecedenti il 2004). Suc-
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cessivamente, con l’art. 1 comma 763 della L. 296/2006,
si è stabilito che i provvedimenti che le Casse di previdenza adottano per la necessità di salvaguardare
l’equilibrio finanziario a lungo termine, devono essere
presi avendo presente il principio del pro rata e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di
equità tra generazioni.
In riferimento a tali provvedimenti, la stessa norma
stabilisce poi che sono fatti salvi tutti quelli adottati e
approvati prima del 1° gennaio 2007 (entrata in vigore
della citata L. 296/2006). E proprio in relazione a tale
disposizione è intervenuta in tempi più recenti la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24221/2014), con
riferimento al contenzioso “seriale” tra assicurati e
Cassa dei ragionieri, sorto in seguito alle liquidazioni
della quota retributiva della pensione effettuate secondo i criteri di calcolo modificati in peius da due delibere della Cassa risalenti al 2002 e al 2003, e stabilendo
che le liquidazioni pensionistiche effettuate dal 1° gennaio 2007 in osservanza delle predette delibere sono
legittime, in quanto, da tale data si riconosce l’attenuazione del principio del pro rata in relazione alle esigenze della Cassa di assicurare l’equilibrio finanziario di
lungo termine e l’equità fra le generazioni, così come
peraltro prospettato nell’interpretazione autentica
dell’art. 1, comma 763 della L. 296/2006, effettuata
dall’art. 1, comma 488 della L. 147/2013.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 18136/2015
hanno “cristallizzato” tale principio, stabilendo che nei
casi di coloro che maturano il diritto alla pensione prima del 2007, il principio di garanzia del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius delle modalità di calcolo della quota retributiva della pensione. Invece, per i
trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio
2007 (il 10 ottobre 2008 nel caso della sentenza n.
6701/2016 in esame), si applica la formulazione introdotta dal predetto art. 1, comma 763 della L. 296/2006, il
quale prevede che le Casse di previdenza emettano i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” –
e non più rispettando in modo assoluto – il principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche da parte di apposite delibere, e comunque tenendo conto dei criteri
di gradualità e di equità fra generazioni con espressa
salvezza degli atti e delle delibere in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi prima del 1° gennaio 2007.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Interpello inammissibile anche per accertamenti su
fatti precedenti
Un controllo per un determinato anno preclude la presentazione dell’interpello per un anno
successivo se la situazione non è mutata
/ Gianpaolo VALENTE
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile
2016 in materia di interpelli dedica i paragrafi 2, 3 e 4
alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello; occorre, a tal fine, fare riferimento alle previsioni contenute nei commi 3 e seguenti dell’art.
11 della L. 212/2000, negli artt. 2-5 del Titolo I del DLgs.
156/2015 e nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016. La nuova disciplina trova applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire
dal 4 gennaio 2016.
Un primo aspetto di interesse riguarda la preventività
dell’istanza di interpello e la non interferenza con le
attività di controllo.
Tale circostanza è confermata dall’art. 2 comma 2 del
DLgs. 156/2015; come osservato dalla richiamata circolare n. 9, per effetto delle novità del DLgs. 156/2015 e indipendentemente dalla tipologia di interpello, le istanze devono essere presentate:
- prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione se il comportamento oggetto di interpello trova attuazione mediante la presentazione della dichiarazione; non assumono rilievo i
termini entro cui è possibile sanare l’omissione o correggere o integrare la dichiarazione presentata;
- prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto
dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie.
Nel sistema ante modifiche, per le istanze di interpello
ordinario valevano gli ordinari termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, mentre per quelle disapplicative vigeva la regola del “tempo utile”, con presentazione 90 o 120 giorni prima della scadenza del
termine ordinario di presentazione della dichiarazione, a seconda dei diversi tempi di istruttoria.
La circolare chiarisce, inoltre, che il riferimento alla dichiarazione vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all’IVA; anche per
l’IVA, infatti, è con la dichiarazione che il contribuente
dà definitiva attuazione al proprio comportamento, ancorché sia richiesta l’effettuazione di una serie di
adempimenti preliminari rispetto a quello dichiarativo.
Per le istanze che riguardano questioni che impattano
su dichiarazioni relative a più periodi d’imposta, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito – di regola la prima dichiarazione – la circolare precisa che
dovrà essere apprezzato l’interesse del contribuente a
conoscere la risposta dell’Amministrazione finanzia-
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ria “anche al fine di determinare il comportamento da
tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi”.
Quanto, invece, alla non interferenza con le attività di
controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell’istanza, si
tratta di una delle cause di inammissibilità di cui
all’art. 5 comma 1 lett. f) del DLgs. 156/2015.
Il riferimento all’attività di controllo va interpretato in
senso ampio
In via preliminare, si osserva che la relazione illustrativa allo schema di DLgs. per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso – ripresa anche
dalla circolare in commento – ha precisato che il riferimento alle “attività di controllo” va interpretato in
senso ampio e comprende anche “l’avvenuta presentazione di istanze di rimborso o di annullamento, anche
parziale, in autotutela, e le attività di accertamento tecnico di competenza dell’amministrazione procedente
(incluse, per l’Agenzia delle Entrate, le attività propedeutiche all’attribuzione della rendita catastale)”.
Sul punto, la circolare n. 9 osserva che l’inammissibilità:
- ricorre “non solo per le attività riferite direttamente al
contribuente (quindi anche a terzi) purché l’istante ne
sia formalmente a conoscenza”;
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento
non siano direttamente i comportamenti oggetto
dell’istanza “ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta
di interpello, perché, tra l’altro, perfettamente sovrapponibili”.
L’esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo come quelle che ricorrono
in caso di detenzione di una partecipazione in una
CFC e conseguente imputazione per trasparenza del
reddito per le diverse annualità: secondo l’Agenzia delle Entrate, un controllo subìto per un determinato anno preclude la possibilità di presentazione dell’interpello per un anno successivo, anche se l’istanza è preventiva, se non è mutata la situazione di fatto o di diritto. In tal caso, la circolare evidenzia il rischio che la
risposta possa produrre effetti “non irrilevanti” sull’attività di controllo in corso e costituire strumento di “revisione” degli esiti del controllo stesso.
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ancora
IMPRESA
STUDIO DUCOLI
Per la bancarotta nella liquidazione coatta
amministrativa rileva l’insolvenza
Solo l’accertamento di tale stato determina l’applicabilità delle norme incriminatrici
/ Maurizio MEOLI
La Cassazione, nella sentenza n. 12793/2016, oltre ad
affermare, in linea con quanto stabilito dalle Sezioni
Unite, la permanente rilevanza penale del falso valutativo (sul punto si veda “Sul falso valutativo nessun
«colpo di spugna»” del 1° aprile), esamina interessanti
profili in materia di diritto penale fallimentare sui quali è opportuno soffermare l’attenzione.
Si ricorda, innanzitutto, che, in caso di liquidazione
coatta amministrativa, la data di commissione dei reati di bancarotta fraudolenta prefallimentare coincide
con quella dell’accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza (cfr. Cass. n. 29915/2009). Solo tale accertamento determina l’applicabilità delle norme incriminatrici in materia di bancarotta. Esso è equiparato alla
sentenza dichiarativa di fallimento, e, come questa, per
quanto soggetto a gravami, è insindacabile in sede penale (cfr. Cass. n. 3229/2013). Ed, infatti, la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta si ha non già
con il compimento della condotta vietata, bensì con la
pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento,
essendo quest’ultima elemento costitutivo del reato.
Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i
fatti di distrazione assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche
quando l’impresa non versava ancora in condizioni di
insolvenza (cfr. Cass. n. 27993/2013), risultando sufficiente aver cagionato il depauperamento dell’impresa,
destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua
attività (cfr. Cass. n. 47616/2014). In particolare, la dichiarazione di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ma una condizione di esistenza del reato: si tratta, cioè, di un elemento costitutivo della fattispecie criminosa che, nella bancarotta
prefallimentare, segna il momento consumativo del
reato ad ogni effetto di legge.
A fronte di ciò, occorre considerare che il termine di
prescrizione, ex art. 158 c.p., inizia a decorrere dalla data di consumazione del reato. Di conseguenza, nella
fattispecie in esame, la decorrenza del termine di prescrizione parte dal momento della dichiarazione dello
stato d’insolvenza, e non certo da quello anteriore in
cui interviene il provvedimento amministrativo di
messa in liquidazione. E la pronuncia della Cassazione n. 2136/2000, già in relazione alla disciplina anteriore alle modifiche del DLgs. 270/1999, aveva precisato
che i momenti consumativi delle ipotesi criminose
previste dagli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 del RD
267/42 coincidevano con il momento della sentenza
dichiarativa dell’insolvenza e non con quello, precedente, in cui era decretata l’apertura della liquidazione
Eutekne.Info / Lunedì, 11 aprile 2016
coatta amministrativa. Ciò in forza della corretta lettura da attribuire al previgente art. 203 del RD 267/42, secondo il quale l’applicabilità delle norme penali di cui
ai citati articoli della L. fall. non subivano alcuna retrodatazione rispetto all’individuato momento consumativo: l’atto giudiziario, infatti, non è una condizione oggettiva di punibilità, ma è elemento costitutivo del reato e come tale non può essere surrogato o sostituito
con atti amministrativi ad esso precedenti.
Quanto alla nozione di amministratore di fatto – di cui
all’art. 2639 c.c., ma rilevante anche in ambito penale
fallimentare (cfr. Cass. n. 39535/2012) – è ribadito come essa postuli l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità
non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i
poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono
l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in
modo non episodico od occasionale. Ne consegue che
la prova della posizione di amministratore di fatto si
traduce nell’accertamento di elementi sintomatici
dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,
produttiva o commerciale dell’attività della società,
quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i
clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta
attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,
contrattuale o disciplinare; accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in
sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica
motivazione (cfr. Cass. nn. 35346/2013 e 35249/2013).
E l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”; per cui, in presenza
delle condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli
assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (cfr. Cass.
n. 39593/2011) ed è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere
dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (cfr. Cass. n. 33385/2012).
La decisione in commento conferma, infine, l’orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta
fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione
all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni (cfr.,
tra le altre, Cass. nn. 41035/2014, 51526/2013 e
30341/2012).
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FISCO
STUDIO DUCOLI
Comunicazione dei rapporti per gli operatori
finanziari in liquidazione
Nell’ultimo aggiornamento delle FAQ in materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato gli adempimenti
comunicativi per tali soggetti
/ Nunzio RAGNO e Giuseppe QUARTICELLI
A seguito della cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari di cui all’art. 106 del TUB, tenuto dalla Banca d’Italia, l’operatore che si trovi in stato di liquidazione volontaria o sia assoggettato a una procedura concorsuale è tenuto ad adottare specifici comportamenti
in merito alla comunicazione dei rapporti finanziari,
secondo quanto specificato dal punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2015.
Nell’ambito delle cessazioni dell’attività finanziaria
con fase di liquidazione volontaria o con svolgimento
della procedura concorsuale vengono distinti il periodo di gestione straordinaria da quello successivo alla
cancellazione che, a seconda dei casi, si verifica con il
deposito del bilancio finale di liquidazione o con l’approvazione del piano di riparto finale.
In relazione a tale casistica, con la recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene stabilito
che, nella fase di gestione straordinaria dell’impresa,
l’intermediario finanziario deve mantenere attiva:
- la propria utenza SID ed effettuare le comunicazioni
finanziarie mensili che, presumibilmente, avranno ad
oggetto la cessazione di rapporti finanziari alla data di
effettiva chiusura o la cessione ad altri operatori finanziari;
- la propria casella PEC al fine di ricevere le richieste di
indagini finanziarie.
Successivamente, conclusa la fase di liquidazione con
il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio
(o con l’approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale), l’operatore finanziario è tenuto a:
- inviare entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi nel periodo infrannuale che va dal 1° gennaio alla
data di conclusione della liquidazione o della procedura concorsuale;
- effettuare l’ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti ancora attivi;
- comunicare, entro 30 giorni, la cessazione della PEC
al Registro elettronico degli indirizzi, mediante i canali Entratel o Fisconline, sulla base del tracciato all’allegato 5 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, indicando il luogo di
tenuta della contabilità nell’apposito campo.
L’utenza SID può essere dismessa solo dopo aver
adempiuto agli obblighi
Solo dopo l’espletamento degli indicati obblighi comu-
nicativi, l’operatore finanziario può dismettere la propria utenza SID attraverso la stessa piattaforma.
Diversamente dalla predetta procedura, il punto 4 del
provvedimento 10 febbraio 2015 prevede che gli operatori, che cessano l’attività senza confluire in altro operatore finanziario e senza passare dalle fasi di cui al
punto 5, debbano trasmettere i dati relativi al periodo
infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria,
entro 90 giorni dalla cessazione e, anche se non indicato nel provvedimento, la cessazione PEC dal Registro elettronico degli indirizzi entro 30 giorni.
Tali indicazioni contenute nella FAQ, seppur riferite
agli iscritti all’“Albo 106” della Banca d’Italia, valgono
anche per tutti gli altri operatori finanziari, compresi
gli operatori professionali in oro assimilati ai soggetti
di cui all’art. 7 del DPR 605/73.
In FAQ precedenti, invece, è stato chiarito l’eventuale
obbligo di comunicare i rapporti finanziari inerenti alle figure di libretti giudiziari aperti per abusi edilizi, risarcimenti danni, assegnazione terreni del Demanio,
aste giudiziarie. L’Agenzia ha ritenuto che detti rapporti possano essere assimilati a quelli considerati non rilevanti dalla circolare n. 32/2006, nonché a quelli
esclusi dalla segnalazione in base alle istruzioni del 9
agosto 2013.
Un’altra FAQ attiene all’utilizzo del nuovo codice ruolo
8, in relazione ai rapporti di garanzia. L’Agenzia specifica che occorre distinguere tra garanzie rilasciate e ricevute:
- nel caso di garanzia prestata, il cliente e/o il terzo in
favore dei quali la garanzia viene rilasciata vanno segnalati con codice ruolo titolare 0 o 4;
- nel caso di garanzia ricevuta da terzi, il cliente viene
segnalato con codice 08 e il terzo garante con il codice
ruolo 0 o 4;
- in ogni caso, il finanziamento collegato alla garanzia
va segnalato come rapporto autonomo con codice 18,
salvo quanto indicato al paragrafo 4.3 della circolare n.
18/2007.
Tale codice, analogamente al codice ruolo 7, è dovuto
per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016.
Infine, per gli operatori finanziari che utilizzano il canale SID-PEC l’invio dei flussi deve avvenire singolarmente con una PEC unica e, al fine del buon esito
dell’invio, occorre attendere l’esito della ricevuta rilasciata dal sistema SID trasmessa sulla stessa PEC di
invio.
Direttore Editoriale: Michela DAMASCO
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