16/3/2016 - studio ducoli
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Mercoledì, 16 marzo 2016
IL CASO DEL GIORNO
FISCO
Prescrizione lunga
contro gli
amministratori
Il rimborso da dichiarazione può essere negato
oltre i termini di accertamento
I termini decadenziali rilevano solo per l’accertamento di un credito
dell’Amministrazione finanziaria e non anche per contestare un suo debito
/ Maurizio MEOLI
In merito alle azioni di responsabilità sociale (art. 2393 c.c. ) e dei creditori sociali (art. 2394 c.c. ) nei confronti degli amministratori di società di capitali sono numerosi i profili
dubbi.
Innanzitutto si ricorda che, come
precisato, tra le altre, dalla sentenza
della Cassazione n. 15955/2012, l’azione di responsabilità esercitata dal
curatore fallimentare, ai sensi
dell’art. 146 del RD 267/42, cumula in
sé le azioni in questione.
Il curatore può conseguentemente
formulare istanze risarcitorie verso
gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale, verso la
società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale (almeno
secondo la prevalente ricostruzione
giurisprudenziale), verso i creditori.
Tuttavia, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, si soggiace anche agli aspetti
eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, avendosi riguardo alla decorrenza del termine [...]
/ Alessandro BORGOGLIO
In caso di richiesta di rimborso inserita nella dichiarazione annuale, il
Fisco può opporre il diniego anche
oltre il termine decadenziale per
l’esercizio dell’azione accertatrice. È
questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5069 di ieri.
La pronuncia deriva dall’ordinanza
n. 23529/2014, con cui la sezione tributaria aveva chiesto al Primo Presidente della Cassazione di valutare
l’opportunità di una decisione del
consesso plenario sulla questione,
attesa la sussistenza di orientamenti contrapposti in seno alla Suprema Corte.
In effetti, con la sentenza n.
9339/2012, implicitamente confermata dalla pronuncia n. 2277/2016, i
giudici di legittimità hanno stabilito
che, se il contribuente ha inserito la
richiesta di rimborso di un credito
d’imposta nella dichiarazione annuale presentata, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso entro il
termine di decadenza per procedere
all’accertamento in rettifica.
Diversamente, decorso il termine predetto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si
cristallizza nell’an e nel quantum, e il
contribuente potrà agire in giudizio a
tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti
(dieci anni dalla formazione del silenzio-rifiuto, che si ha decorsi 90 giorni
dalla presentazione della dichiarazione), rimanendo preclusa all’Amministrazione ogni contestazione dei fatti
che hanno originato la pretesa di rimborso.
La stessa Cassazione, però, in precedenza, si era pronunciata in senso
contrario, stabilendo sostanzialmente che il Fisco può negare il rimborso
richiesto in dichiarazione anche oltre
il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertatrice, siccome
neppure il contribuente, per esercitare il suo diritto di ottenere il rimborso,
è limitato ai termini [...]
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IN EVIDENZA
FISCO
Nella relazione di revisione paragrafo ad hoc per i richiami di
IVA sulla TIA, nuovo stop
della Cassazione
informativa
/ Emanuele GRECO
Rettifica di transfer pricing bocciata se il prezzo “segue”
transazioni analoghe
Contratto a termine illegittimo nella P.A. da risarcire con il
Collegato lavoro
ALTRE NOTIZIE
/ DA PAGINA 8
La Corte di Cassazione torna ad affermare la non assoggettabilità ad IVA
della Tariffa di igiene ambientale, istituita dall’art. 49 del DLgs. 22/97 (cosiddetta “TIA Ronchi” o “TIA 1”).
La sentenza n. 5078, a [...]
PAGINA 4
ancora
IL CASO DEL GIORNO
STUDIO DUCOLI
Prescrizione lunga contro gli amministratori
Se il danno alla società si manifesta dopo la cessazione dalla carica, è da questo momento che inizia a
decorrere la prescrizione quinquennale
/ Maurizio MEOLI
In merito alle azioni di responsabilità sociale (art. 2393
c.c. ) e dei creditori sociali (art. 2394 c.c. ) nei confronti
degli amministratori di società di capitali sono numerosi i profili dubbi.
Innanzitutto si ricorda che, come precisato, tra le altre,
dalla sentenza della Cassazione n. 15955/2012, l’azione
di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare,
ai sensi dell’art. 146 del RD 267/42, cumula in sé le
azioni in questione.
Il curatore può conseguentemente formulare istanze
risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale, verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale (almeno secondo la prevalente
ricostruzione giurisprudenziale), verso i creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni
singola questione, si soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, avendosi riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione,
al diverso atteggiarsi dell’onere della prova ed all’ammontare dei danni risarcibili.
Quanto all’azione di responsabilità sociale, poi, si evidenzia come l’art. 2393 comma 4 c.c. – ai sensi del
quale l’azione di responsabilità può essere esercitata
entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore di spa dalla carica – riproduca la regola generale
dell’art. 2941 n. 7 c.c., applicabile anche alle srl, secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra le persone
giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Rileva, peraltro, anche la regola generale di cui all’art.
2935 c.c., secondo la quale la prescrizione, in ogni caso,
“comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. E, quindi, come affermato anche dalla migliore dottrina, nell’intento di evitare profili di
dubbia legittimità costituzionale della disciplina,
l’azione di responsabilità verso gli amministratori si
prescrive in cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento
in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato (cfr.
Trib. Milano n. 14191/2015 e Trib. Milano n. 12879/2012).
Ove il danno al patrimonio sociale derivi dal mancato
tempestivo pagamento di oneri tributari e previdenziali – sostanziandosi nel connesso esborso per sanzioni,
interessi e spese – il momento della sua esteriorizzazione non può farsi coincidere con quello in cui i pagamenti dovuti sono stati omessi (quando le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale sono solo
ipotetiche e potenziali), ma, piuttosto, con quello in cui
il maggiore importo dovuto si è effettivamente concretizzato e manifestato attraverso la notifica delle relatiEutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
ve cartelle esattoriali (cfr. Trib. Milano n. 14191/2015).
Quanto all’azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c.,
invece, il termine di prescrizione per il relativo esercizio decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità,
da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a
soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova di tale situazione gravante sul curatore, peraltro,
sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e
la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto la prova contraria della diversa data anteriore in cui si è manifestato lo stato di incapienza patrimoniale (cfr. Cass. n. 13378/2014, Trib. Milano n.
14191/2015 e Trib. Milano n. 12879/2012).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2394 c.c., inoltre, l’azione
in questione “può essere proposta dai creditori quando
il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. La norma individua una condizione dell’azione che deve ricorrere al momento della proposizione della stessa, reputandosi invece irrilevante che l’insufficienza patrimoniale consegua “direttamente” da condotte illecite degli amministratori
quanto alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In altre parole, il danno risarcibile per i creditori va individuato nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica derivante dagli atti di “mala gestio”, ma
tale danno è azionabile, per il disposto del secondo
comma dell’art. 2394 c.c., solo nel momento in cui il
patrimonio sociale si rivela incapiente.
Tale soluzione – sottolinea la sentenza del Tribunale
di Milano n. 14191/2015 – non solo è ritenuta conforme
al tenore letterale della disposizione ed alle indicazioni fornite sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
15487/2000), ma sarebbe anche la più convincente sul
piano sistematico, configurando nell’art. 2394 comma
2 c.c. un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori
sociali (legittimati ad agire solo nel momento in cui le
condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni) e non già
un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Né rileverebbe il fatto che, per il tramite di simile ricostruzione, gli amministratori sarebbero esposti ad una
legittimazione passiva indefinita nel tempo con riguardo a pretese risarcitorie le cui condizioni potrebbero dipendere da fattori causali estranei alla condotta degli stessi. Come sottolineato dalla pronuncia della Cassazione n. 15487/2000, infatti, la responsabilità in
questione degli amministratori trova comunque le proprie radici nella loro condotta illecita.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Il rimborso da dichiarazione può essere negato oltre i
termini di accertamento
I termini decadenziali rilevano solo per l’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria e
non anche per contestare un suo debito
/ Alessandro BORGOGLIO
In caso di richiesta di rimborso inserita nella dichiarazione annuale, il Fisco può opporre il diniego anche oltre il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione
accertatrice. È questo l’importante principio sancito
dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5069 di ieri.
La pronuncia deriva dall’ordinanza n. 23529/2014, con
cui la sezione tributaria aveva chiesto al Primo Presidente della Cassazione di valutare l’opportunità di una
decisione del consesso plenario sulla questione, attesa
la sussistenza di orientamenti contrapposti in seno alla Suprema Corte.
In effetti, con la sentenza n. 9339/2012, implicitamente
confermata dalla pronuncia n. 2277/2016, i giudici di
legittimità hanno stabilito che, se il contribuente ha
inserito la richiesta di rimborso di un credito d’imposta nella dichiarazione annuale presentata, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso entro il termine di decadenza per
procedere all’accertamento in rettifica.
Diversamente, decorso il termine predetto, senza che
sia stato adottato alcun provvedimento, il diritto al
rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza
nell’an e nel quantum, e il contribuente potrà agire in
giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti (dieci anni dalla formazione del silenzio-rifiuto, che si ha decorsi 90 giorni
dalla presentazione della dichiarazione), rimanendo
preclusa all’Amministrazione ogni contestazione dei
fatti che hanno originato la pretesa di rimborso.
La stessa Cassazione, però, in precedenza, si era pronunciata in senso contrario, stabilendo sostanzialmente che il Fisco può negare il rimborso richiesto in
dichiarazione anche oltre il termine decadenziale per
l’esercizio dell’azione accertatrice, siccome neppure il
contribuente, per esercitare il suo diritto di ottenere il
rimborso, è limitato ai termini previsti dall’art. 38 del
DPR 602/1973, ma all’ordinario termine decennale di
prescrizione (Cass. nn. 2918/2010 e 11444/2011).
Da tale contrasto giurisprudenziale derivava, quindi, la
necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza di ieri, condividendo l’ultimo orientamento poc’anzi illustrato, hanno stabilito che i termini decadenziali in questione rilevano ai soli fini
dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione
finanziaria e non anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito. Si tratterebbe – hanno proseguito i supremi giudici – di un’applicazione del principio secondo cui quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum di cui all’art. 1442 c.c. D’altronde, il
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
contribuente non resterebbe così privo di difesa, giacché ben potrebbe impugnare il silenzio del Fisco che
non abbia dato seguito all’istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.
L’accoglimento della tesi opposta, del resto, avrebbe
comportato la possibilità per il contribuente di attendere lo spirare del termine decadenziale per l’esercizio
dell’attività accertatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate, domandando il rimborso solo successivamente,
ma comunque entro il termine decennale ordinario di
prescrizione, con la conseguenza che, in tal caso, il Fisco non avrebbe più potuto opporre alcunché, perché i
termini decadenziali per l’esercizio della sua azione
sarebbero già spirati.
Ciò vale ancor più nel caso esaminato dalle Sezioni
Unite, riguardante un credito d’imposta indicato in dichiarazione da una fondazione bancaria, in forza di
un’agevolazione a tali fondazioni riservata (peraltro, la
questione assumerebbe le stesse connotazioni per
qualsivoglia credito d’imposta, previsto da disposizioni agevolative o leggi regionali, indicato nel quadro
RU): in tal contesto, infatti, il credito non nasce da un
automatismo aritmetico-dichiarativo, ma richiede la
sussistenza degli specifici presupposti previsti
dall’agevolazione invocata.
Per i giudici di legittimità ne deriva che, in difetto di
tali presupposti, non sussistono le condizioni per ritenere che sulla domanda di rimborso del credito d’imposta si sia formato il silenzio-rifiuto e, tanto meno,
per affermare che, nel caso il credito d’imposta sia stato chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale,
l’Amministrazione finanziaria, onde evitarne la cristallizzazione dell’an e del quantum, debba provvedere al
riguardo negli stessi termini di decadenza stabiliti per
procedere all’accertamento in rettifica.
Pertanto, senza la dimostrazione, da parte del contribuente, dei presupposti fondanti la pretesa fatta valere,
il reclamato credito d’imposta giammai si è potuto cristallizzare, non essendo mai venuto ad esistenza.
Si ricorda, infine, che le questioni sin qui poste non rilevano ai fini della presentazione della domanda di
rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973, ovvero quella domanda appositamente e autonomamente presentata al
Fisco e, quindi, non inserita nella dichiarazione annuale. In tale ipotesi, infatti, valgono il termine di 48
mesi dal pagamento previsto dalla norma da ultimo citata per la presentazione dell’istanza di rimborso, nonché gli ordinari termini decadenziali del Fisco ex art.
43 del DPR 600/1973 per opporre il rifiuto a tale istanza.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
IVA sulla TIA, nuovo stop della Cassazione
Confermato l’orientamento secondo cui la Tariffa di igiene ambientale ha natura tributaria e non
privatistica
/ Emanuele GRECO
La Corte di Cassazione torna ad affermare la non assoggettabilità ad IVA della Tariffa di igiene ambientale, istituita dall’art. 49 del DLgs. 22/97 (cosiddetta “TIA
Ronchi” o “TIA 1”).
La sentenza n. 5078, a Sezioni Unite, depositata ieri, 15
marzo 2016, risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla stessa Cassazione, tra la sezione tributaria (che ha costantemente affermato la non soggezione ad IVA della TIA) e la sezione civile.
Con la sentenza di ieri viene ribadita la natura tributaria della TIA 1 e, dunque, l’impossibilità di qualificare la
TIA stessa come corrispettivo di una “prestazione di
servizi” ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi
dell’art. 3 del DPR 633/72.
Si ha, infatti, una “prestazione di servizi” agli effetti
dell’IVA solo “quando tra l’autore di tale prestazione e il
suo destinatario intercorra un rapporto giuridico
nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto
dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario” (principio così espresso dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza
del 20 giugno 2013, causa C-653/11, Paul Newey).
Sotto un altro profilo, l’inapplicabilità dell’IVA alla Tariffa in questione deriva dalla carenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del DPR 633/72 in capo al
soggetto pubblico responsabile della gestione dei rifiuti.
L’art. 13 della direttiva comunitaria in materia di IVA
(direttiva 2006/112/CE), difatti, dispone che gli organismi di diritto pubblico non possono considerarsi soggetti passivi IVA “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in
relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.
Tanto vale anche nel caso della TIA considerato che, a
livello comunitario, la direttiva 2008/98/CE affida agli
Stati membri la gestione dei rifiuti, essendo tenuti ad
adottare le misure necessarie a garantire il recupero, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi, rimettendo alla discrezione degli Stati medesimi la
determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione.
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
Sul punto, la Corte di Cassazione si avvale della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza del 29 ottobre 2015, causa C-174/14, Saudaçor)
che ha escluso la soggettività passiva IVA per le attività esercitate dagli enti pubblici che, “pur essendo di natura economica, sono strettamente connesse all’esercizio di prerogative di pubblico potere”.
E ancora, l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA si deduce
dai principi che regolano la base imponibile dell’IVA
stessa.
A norma dell’art. 78 della direttiva 2006/112/CE, difatti,
devono intendersi incluse nella base imponibile IVA
“le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione
della stessa IVA”. Tuttavia, tasse e imposte, per poter
rientrare nella base imponibile, “pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione del bene, (…) devono presentare un legame diretto con tale cessione” (Corte di
Giustizia Ue, causa C-433/09 del 22 dicembre 2010). Tale legame diretto è ravvisabile allorquando le tasse, i
tributi e i prelievi divengono esigibili, fermo restando
che l’esigibilità dell’imposta si verifica “dal momento
che sono forniti e solo quando sono forniti i servizi”.
È, dunque, condizione imprescindibile la sussistenza
di una “prestazione di servizi”, in quanto presupposto
applicativo dell’IVA.
Indicazioni anche dalla Corte Ue
A questo aggiungiamo quanto indicato dalla Corte di
Giustizia Ue, nella sentenza 5 dicembre 2013, cause
riunite C-618/11, C-637/11 e C-659/11, TVI (ripreso nella
sentenza 11 giugno 2015, causa C-256/14, Lisboagas),
secondo cui, ai fini della base imponibile IVA, si ha un
legame diretto “quando i fatti generatori della tassa (...)
e dell’IVA coincidono”. Per cui, se intendiamo come
“fatto generatore” dell’imposta nel sistema dell’IVA comunitaria “il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta”, sarebbe comunque impossibile sostenere l’inclusione di
un tributo come la TIA 1 nell’ambito della base imponibile dell’IVA.
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ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
Nella relazione di revisione paragrafo ad hoc per i
richiami di informativa
Al cosiddetto paragrafo d’enfasi è dedicato il nuovo principio di revisione internazionale ISA Italia 706
/ Stefano DE ROSA
Il principio di revisione ISA Italia 700, come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Dalla revisione dei bilanci 2015 nuova relazione prevista dagli ISA Italia” del
23 febbraio 2016), prevede la seguente nuova struttura
della relazione di revisione da adottare a partire dagli
audit dei bilanci 2015:
- il titolo;
- il destinatario;
- la prima sezione, denominata “Relazione sul bilancio
d’esercizio”, suddivisa nei seguenti paragrafi: paragrafo introduttivo, responsabilità degli amministratori, responsabilità del revisore, giudizio, eventuali richiami
di informativa, altri aspetti;
- la seconda sezione, denominata “Relazione su altre
disposizioni di legge e regolamentari”, che comprende
il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio ed eventuali altre informazioni;
- la firma del revisore;
- la data della relazione di revisione;
- la sede del revisore.
Il revisore valuta se evidenziare nella sua relazione,
dopo il paragrafo del giudizio, uno o più richiami ad
elementi dell’informativa di bilancio (nel cosiddetto
“paragrafo d’enfasi”), eventualmente rinviando a quanto già descritto dagli amministratori, che meritino di
essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.
L’ISA Italia 706 tratta dei richiami di informativa e dei
paragrafi di “altri aspetti” e in esso viene precisato che
il paragrafo d’enfasi non può essere utilizzato dal revisore per:
- esporre proprie considerazioni e commenti;
- segnalare rilievi;
- integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.
L’ISA Italia 706 tratta di richiami d’informativa e
paragrafi di “altri aspetti”
Diverso è, ovviamente, il caso in cui il revisore ravvisi
significative carenze informative del bilancio che pos-
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
sono condurre alla formulazione di un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, di un giudizio negativo.
Gli esempi di richiami di informativa più ricorrenti tra
quelli indicati nel sopracitato principio di revisione ed
evidenziati dalla prassi sono i seguenti:
- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni,
ecc.);
- rilevanti modifiche nell’assetto o nell’operatività
dell’impresa;
- eventi di portata rilevante avvenuti nel corso
dell’esercizio;
- situazioni di incertezza (ad esempio, in relazione alla
continuità aziendale);
- passività potenziali (relative, ad esempio, a contenziosi in corso) adeguatamente descritte e trattate dagli
amministratori e per le quali il revisore ha ritenuto di
esprimere un giudizio senza rilievi;
- particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamenti nei criteri di valutazione;
- operazioni inusuali con effetti significativi.
Laddove il revisore preveda un richiamo d’informativa
nella relazione di revisione, egli deve:
- inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio;
- utilizzare il titolo “Richiamo di informativa”;
- inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione
delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio.
Il paragrafo degli “Altri aspetti” costituisce una novità
e secondo l’ISA Italia 706 viene definito come “un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della
comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della
relazione di revisione”.
Tale paragrafo va collocato dopo quello del giudizio e
dopo eventuali richiami di informativa.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Rettifica di transfer pricing bocciata se il prezzo
“segue” transazioni analoghe
Secondo la C.T. Reg. Milano, nel metodo del confronto interno assumono minor rilevanza le
caratteristiche soggettive della controparte
/ Claudia MARINOZZI
È illegittima la rettifica di transfer pricing effettuata
dall’Agenzia delle Entrate sulla base del metodo di
comparazione dell’utile netto della transazione (transactional net margin method o TNMM) ai fini della determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo realizzate dal contribuente, qualora questo
abbia dimostrato con il metodo del confronto interno
(comparable uncontrolled price method o CUP) la conformità al libero mercato delle transazioni contestate.
Questo è quanto affermato dalla C.T. Reg. di Milano
nella sentenza n. 539/1/2016 del 28 gennaio 2016.
Una srl italiana, negli anni 2008 e 2009, aveva realizzato operazioni commerciali con la controllante svizzera. Nel corso dei controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate, la società aveva dimostrato la conformità a valore normale dei prezzi di trasferimento intercompany
raffrontando i prezzi applicati verso la controllante
estera a quelli applicati a una società terza italiana, per
prestazioni analoghe a quelle rese alla controllante.
L’Ufficio, tuttavia, ritenendo non comparabili tra loro il
cliente italiano e la controllante estera, attese le numerose differenze tra tali soggetti (tra gli altri in tema di
ambiti di attività e condizioni economiche), ha verificato la conformità al valore normale dei prezzi intercompany attraverso il TNMM. Tale metodo consiste
nell’esaminare l’utile derivante da transazioni con parti correlate utilizzando indicatori di profitto e si sostanzia nel confronto tra l’indicatore di profitto prescelto rappresentativo della marginalità conseguita
nella transazione in verifica con quello realizzato da
società indipendenti.
Ad esito dell’analisi effettuata, l’Agenzia è giunta alla
conclusione che i prezzi praticati dalla società alla
controllante estera fossero inferiori a quelli applicati
tra parti indipendenti nel libero mercato e per l’effetto
ha recuperato a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati per violazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR.
Tale rilievo è stato, però, ritenuto illegittimo sia nel primo, sia nel secondo grado di giudizio.
In particolare, la C.T. Reg. ha affermato, da un lato, che
la contribuente ha correttamente dimostrato la conformità a valore normale dei prezzi applicati nelle transazioni con la controllante svizzera attraverso la comparazione con i prezzi praticati alla cliente italiana;
dall’altro, che le contestazioni mosse dall’Agenzia circa le numerose differenze tra la cliente italiana e la
controllante estera sono irrilevanti, in quanto “se come nel caso di specie, il raffronto ha come punto di
partenza sempre il soggetto indagato, mentre a cam-
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
biare è la controparte, minor rilevanza assumono le
caratteristiche di quest’ultima, purché la prestazione
fornita sia sempre la medesima”.
Diversa rilevanza dei fattori di comparabilità a
seconda del metodo scelto
Le operazioni intercompany, ai fini delle imposte dirette, devono essere valutate in base al loro valore normale, cioè a dire in ragione del prezzo “che sarebbe
stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche sul mercato” (Linee guida OCSE, Cap. I, B. e art. 9
del TUIR). La verifica del rispetto del principio di libera
concorrenza presuppone il confronto delle condizioni
della transazione controllata con le condizioni di una
transazione tra imprese indipendenti.
È quindi necessario, dapprima, individuare una transazione tra parti terze che abbia le stesse caratteristiche
di quella controllata e poi raffrontare le condizioni praticate in questa con quelle praticate nell’operazione intercompany.
Per determinare il grado di comparabilità delle transazioni esaminate le Linee guida OCSE prevedono che
debbano essere considerate le caratteristiche delle
operazioni e delle imprese che le pongono in essere,
quali (Cap. I, C.): le caratteristiche dei beni e dei servizi;
le attività svolte da ciascuna delle imprese coinvolte
nella transazione e i rischi da queste assunti; le condizioni contrattuali; le condizioni economiche e di mercato in cui vengono effettuate le transazioni; le strategie commerciali perseguite delle imprese coinvolte
nelle transazioni. Tuttavia, “l’importanza da attribuire a
ciascuno di tali fattori nella definizione della comparabilità dipenderà ... dal metodo di transfer pricing prescelto” (Cap. I, D.1. par. 1.37).
Per quanto qui interessa, l’OCSE precisa che “l’esigenza di comparabilità di beni e servizi è più rigorosa” nel
metodo del CUP, mentre “le differenze tra le caratteristiche dei beni o dei servizi sono meno importanti nel
caso dei metodi basati sull’utile della transazione”, tra
cui il TNMM (Cap. I, D.1. par. 1.40).
Appare, pertanto, corretta la decisione dei giudici
nell’affermare che le contestazioni dell’Ufficio al metodo del CUP proposto dal contribuente siano irrilevanti,
attesa la minore rilevanza che assume nell’applicazione di tale metodo la comparabilità tra le caratteristiche specifiche delle società analizzate rispetto alla
comparabilità dell’oggetto delle transazioni.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
STUDIO DUCOLI
Contratto a termine illegittimo nella P.A. da risarcire
con il Collegato lavoro
Per le Sezioni Unite si applica la disciplina prevista in caso di conversione del contratto a tempo
determinato operata dal giudice ex L. 183/2010
/ Luca MAMONE
Con quattro pronunce consecutive – le nn. 4911, 4912,
4913, 4914 – depositate il 14 marzo 2016, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con riferimento
all’annosa questione relativa all’identificazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore del pubblico impiego assunto in forza di contratti a termine illegittimi.
Nell’occasione, le Sezioni Unite hanno stabilito che
nell’ambito del pubblico impiego, laddove si faccia ricorso a forme di assunzione con contratto a termine, il
dipendente che ha subito una illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione a tempo indeterminato
ex art. 36, comma 5 del DLgs. 165/2001, al risarcimento
del danno nella misura e nei limiti previsti per il settore privato dall’art. 32, comma 5 della L. 183/2010.
Sul punto, si ricorda che quest’ultima disposizione,
contenuta nel “Collegato lavoro” (recentemente abrogata e “assorbita” dal DLgs. 81/2015), stabilisce che nei
casi di conversione del contratto a tempo determinato,
il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore corrispondendogli un’indennità onnicomprensiva nella
misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la
pronuncia del giudice che dispone la conversione del
rapporto.
Nei casi esaminati dalla Corte, alcune dipendenti di un
asilo comunale avevano separatamente agito in giudizio contro la medesima amministrazione comunale (in
qualità di datore di lavoro), richiedendo l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, dovuta alla mancata indicazione della
causale giustificativa, con conseguente riconoscimento del diritto alla ricostituzione del rapporto ovvero, in
via subordinata, al risarcimento del danno così come
genericamente indicato dal comma 5 dell’art. 36 del
DLgs. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).
Giova ricordare che il medesimo comma prevede
espressamente che, in ogni caso, la violazione di disposizioni riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavo-
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
ratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime P.A. La Corte
d’appello di Genova aveva riconosciuto e quantificato
in 20 mensilità di retribuzione globale di fatto il risarcimento ex art. 36 del DLgs. 165/2001, contro le 12 decise dal Tribunale in primo grado. I giudici d’appello di
Genova avevano assunto come parametro per arrivare
a 20 mensilità il danno derivante dalla perdita di
un’occupazione a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 18 della L.
300/70, ossia 5 mensilità come risarcimento minimo e
15 come misura sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Erroneo il riferimento all’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori
Le Sezioni Unite non hanno condiviso i parametri
adottati in sede d’appello, ritenendo erroneo il riferimento all’art. 18 della L. 300/70, in quanto nella fattispecie disciplinata dall’art. 36 del Testo unico del pubblico impiego è vietata l’assunzione a tempo indeterminato. Per la Suprema Corte, il parametro deve essere identificato in quello previsto per il settore privato
in caso di conversione del contratto a tempo determinato operata dal giudice. Pertanto, le Sezioni Unite
hanno affermato il principio di diritto secondo cui nel
regime di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di
abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il
dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato posto
dall’art. 36, comma 5 del DLgs. 165/2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione,
con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5 della L. 183/2010 e, quindi, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
Niente esenzione dalla formazione per gli over 65
Con l’informativa n. 35/2016, il CNDCEC conferma anche la centralità degli Ordini territoriali
nell’accreditamento degli eventi organizzati da terzi
/ Savino GALLO
Nonostante le perplessità di alcuni Ordini territoriali
che, in virtù dell’autonomia regolamentare concessa
dal DLgs. 139/2005, avevano da tempo previsto l’esonero dagli obblighi formativi per gli over 65, a partire dal
1° gennaio 2016 per questi ultimi non è prevista più alcuna esenzione, ma solo uno “sconto” sul monte crediti da raggiungere (si veda “Dal 2016 formazione obbligatoria anche per gli over 65” del 15 dicembre 2015).
Lo ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, con l’Informativa n.
35/2016, pubblicata ieri, chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati dagli ODCEC territoriali in merito
all’attuazione del nuovo regolamento per la formazione.
Il testo, che, precisa il CNDCEC, abroga implicitamente
tutti i regolamenti vigenti negli Ordini territoriali, contempla, all’art. 5, i casi di riduzione dei crediti formativi, previsti anche per gli over 65 o per gli iscritti all’Albo che compiranno il 65° anno in una data compresa
nel triennio in corso. Anziché 90 crediti (almeno 20
all’anno) come per tutti gli altri iscritti, tali soggetti dovranno raggiungere un monte di 30 crediti nel triennio,
con un minimo di 7 all’anno. In considerazione di ciò,
il CNDCEC “invita” gli Ordini a comunicare agli iscritti
che fino allo scorso anno avevano goduto dell’esonero
“per età” di dover assolvere l’obbligo formativo (10 crediti per quest’anno, ultimo del triennio 2014-2016) e
che il mancato adempimento “ha rilievo disciplinare”.
Altro aspetto su cui arrivano i chiarimenti del Consiglio nazionale è quello che attiene all’organizzazione
degli eventi formativi e, in particolare, il coordinamento tra gli Ordini territoriali e i “soggetti autorizzati” che
entreranno a far parte dell’elenco istituito presso il CN-
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DCEC, di cui all’art. 9 del regolamento. A tale proposito,
l’informativa ricorda che, in concreto, si potranno verificare tre ipotesi: evento organizzato dall’Ordine (o da
più Ordini); da uno dei soggetti inseriti nell’elenco nazionale; dall’Ordine in collaborazione con un soggetto
terzo, che faccia parte o meno del suddetto elenco.
In quest’ultima ipotesi (come nella prima), spiega il
CNDCEC, “nulla cambia” rispetto alla disciplina precedente: l’Ordine potrà organizzare l’evento con qualunque ente terzo, anche se “non autorizzato”, perché in
questo caso tale soggetto opera “sotto la direzione, il
controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso”.
L’unica novità, dunque, riguarda la seconda ipotesi, ovvero quella relativa ad un’attività formativa tenuta da
uno dei soggetti inseriti nell’elenco degli enti autorizzati, istituito presso il CNDCEC. In questo caso, il Consiglio nazionale ha voluto evitare che l’inserimento
nell’elenco potesse consentire all’ente organizzatore di
bypassare l’Ordine territoriale, richiedendo l’autorizzazione direttamente al CNDCEC. Anzi, si è scelto di confermare la centralità dell’ente locale anche in questa
procedura.
Questi ultimi, infatti, saranno i destinatari delle richieste di accreditamento da parte del soggetto interessato allo svolgimento dell’evento e si occuperanno della
fase istruttoria, in cui andrà verificata la sussistenza
dei requisiti in capo ai richiedenti e la compatibilità
con il programma formativo già stilato. Al termine
dell’istruttoria, l’esito della stessa e la richiesta di accreditamento andranno inviate al Consiglio nazionale
(tramite una piattaforma web che a breve dovrebbe essere disponibile), che procederà all’assegnazione dei
crediti.
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FISCO
STUDIO DUCOLI
Valutazione complessiva della gestione per la
sussistenza della società di fatto
L’onere della prova spetta all’Agenzia delle Entrate e non è sufficiente un’analisi dei singoli casi
/ Giovambattista PALUMBO
La Commissione tributaria regionale della Toscana,
con la sentenza n. 375/8/16, ha delineato i presupposti
perché si possa parlare di una società di fatto.
Nel caso di specie venivano emessi avvisi di accertamento nei confronti di una presunta società di fatto e
dei suoi asseriti soci. Avverso tali avvisi venivano dunque presentati ricorsi, poi accolti dalla C.T. Prov. di Firenze.
L’Amministrazione finanziaria riteneva, in sostanza, di
aver individuato una sostanziale cointeressenza di alcuni soggetti nella gestione di diverse imprese e che
l’attività degli stessi potesse configurarsi come una vera e propria holding di fatto, caratterizzata da una gestione delle società coinvolte per perseguire obiettivi
comuni. La società di fatto veniva quindi ritenuta titolare di un’attività di impresa a carattere finanziario.
L’Agenzia delle Entrate, nel proporre appello, evidenziava in particolare i seguenti elementi:
- il carattere imprenditoriale dell’attività, consistente
nell’acquisizione di quote di partecipazione in società
di persone e di capitali, nella gestione coordinata delle
partecipazioni, nel finanziamento di tali società e
nell’esercizio del controllo delle società direttamente o
indirettamente partecipate;
- la professionalità dell’attività, che veniva svolta in
modo stabile e continuativo, con il sostengo di apparati organizzativi appositamente creati e che era inquadrabile come attività finanziaria di gestione di partecipazioni (holding di fatto);
- la finalità di lucro a tutto beneficio degli associati (come risultava anche dall’esame dei conti correnti bancari).
Sussistevano quindi, secondo l’Ufficio, i presupposti
dell’organizzazione di mezzi e persone, in quanto tutti
gli associati si erano occupati personalmente e in modo organico della gestione delle attività aziendali.
Il fondo comune era poi rappresentato dal patrimonio
in comune tra i soci e consisteva negli immobili in godimento, nei conti correnti cointestati (o, comunque,
nella disponibilità operativa degli stessi anche da parte di altri soci non intestatari), nei conferimenti di capitali e nel conferimento di energie lavorative nell’impresa fatti dai soci.
L’alea comune nei guadagni e nelle perdite trovava riscontro anche nell’analisi dei rapporti bancari dei soci,
con destinazione dei profitti di impresa nei conti personali e con accrediti di gran lunga superiori alla capacità reddituale dei soci stessi.
Infine, l’affectio societatis era dimostrata dalla presen-
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za continuativa in azienda con esercizio di poteri decisori da parte dei vari componenti.
Al di là delle varie questioni pregiudiziali oggetto del
giudizio, nel merito, i giudici di secondo grado hanno
quindi ritenuto che, per vagliare se sussista o meno
una presunta società di fatto, è in questi casi necessario avere una visione d’insieme, attraverso una valutazione complessiva e sistematica della gestione, non
essendo sufficiente un’analisi dei singoli casi, come
invece fatto con la sentenza impugnata.
Sulla base di questa valutazione risultava evidente, nel
caso di specie, l’esistenza di una complessa, coordinata e prolungata strategia imprenditoriale. Le operazioni, per la loro entità e caratteristiche, dimostravano la
sussistenza di un preciso disegno di attuazione di operazioni gestionali coordinate al fine del comune interesse, coerente con un rapporto collaborativo di tipo
societario (ben oltre il rapporto di affectio familiaris
sussistente fra alcuni dei soci).
Tale presunta società aveva utilizzato per la propria attività e i propri fini le risorse finanziarie strumentali e
patrimoniali delle diverse società coinvolte, come se le
stesse, in effetti, costituissero, nel loro insieme, il proprio fondo patrimoniale.
Vi sono tre elementi alla base della società di fatto
Preme quindi evidenziare, al di là delle altre questioni
oggetto del giudizio, che l’art. 2247 c.c., disciplinando il
contratto di società, stabilisce che, ai fini dell’esistenza della stessa, è richiesto il concorso necessario di un
elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di
beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo
comune e di un elemento soggettivo, rappresentato, invece, dalla comune volontà dei contraenti di costituire
un vincolo e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni.
Per quanto concerne la società di fatto, la giurisprudenza è dunque concorde nel ritenere che alla base di
tale tipo di società vi siano tre elementi: il fondo comune, l’alea comune nei guadagni e nelle perdite e il sentimento di affezione alla società, definito affectio societatis.
La società di fatto, come appunto avvenuto nel caso in
esame, può sorgere allora anche in base a un comportamento concludente, il quale sia idoneo a dimostrare
l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale.
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PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
L’avvocato stabilito deve esercitare con il titolo
professionale di origine
Secondo le Sezioni Unite, per la dispensa dalla prova attitudinale, non si può utilizzare il titolo di
“avvocato”
/ Roberta VITALE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5073 depositata ieri, hanno fornito alcuni
chiarimenti in merito all’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito.
In particolare, è stato affermato il seguente principio di
diritto: l’avvocato stabilito in Italia, con qualifica professionale acquisita in altro Stato membro dell’Unione
europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del DLgs. 115/1992 se, nel rispetto
delle condizioni poste dall’art. 12 del DLgs. 96/2001, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la
professione per almeno 3 anni dalla data di iscrizione
nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati.
A tali fini, però, il professionista deve avere esercitato
la professione con il titolo professionale di origine.
Pertanto, il presupposto non risulta integrato nel caso
di utilizzo da parte dell’avvocato stabilito, anche se in
buona fede, del titolo di “avvocato”.
Nel caso di specie, un professionista, che aveva ottenuto il titolo di “abogado” in Spagna per l’esercizio della professione forense ed era iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati prevista dal DLgs.
96/2001, aveva chiesto la dispensa della prova attitudinale e il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario.
La domanda veniva respinta dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati competente per mancanza dei requisiti
di legge per ottenere la dispensa, proprio per l’utilizzo
in maniera impropria direttamente del titolo di avvocato, invece che quello di “abogado” conseguito in Spagna. A fondamento della decisione di rigetto, dunque,
era stato posto il mancato utilizzo del titolo professionale di origine.
Dello stesso avviso il Consiglio Nazionale Forense, che
aveva rigettato il ricorso proposto dal professionista.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato nuovamente dal professionista sulla
base delle seguenti argomentazioni.
Le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale
sono poste all’art. 12 del DLgs. 96/2001, di attuazione
della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquisita la
qualifica professionale.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 citato “l’avvocato stabilito
che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati,
abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare,
la professione con il titolo professionale di origine è di-
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
spensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115”.
Il comma 2 dello stesso articolo, poi, precisa che per
“esercizio effettivo e regolare” della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute
agli eventi della vita quotidiana.
Pertanto, per ottenere la dispensa – così come sottolineato dalle Sezioni Unite – l’esercizio della professione forense in Italia da parte dell’avvocato stabilito deve essere:
- di durata non inferiore a 3 anni, scomputando gli
eventuali periodi di sospensione;
- effettivo, quindi non formale o fittizio;
- regolare, quindi nel rispetto della legge forense e del
Codice deontologico;
- con il titolo professionale di origine.
Esercizio effettivo e regolare
Con riferimento a quest’ultimo requisito, ai sensi
dell’art. 1, comma 1 del RDL 1578/1933, nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o
di procuratore se non è iscritto nell’Albo professionale.
In tal senso, anche l’art. 2, comma 3, recante la nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense,
ai sensi del quale l’iscrizione a un Albo circondariale è
condizione per l’esercizio della professione di avvocato; il successivo comma 7 prescrive l’uso del titolo di
avvocato esclusivamente ai soggetti iscritti (o che siano stati iscritti) a un Albo circondariale, nonché agli
avvocati dello Stato.
Quindi – precisano le Sezioni Unite – “ove difetti il
soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva,
al fine di ottenere la dispensa richiesta dal ricorrente,
l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla
prova attitudinale” ( cfr. anche Cass. SS.UU. n.
28340/2011).
Non conta l’attività svolta irregolarmente, con l’abusiva spendita del titolo di avvocato, anche se la condotta
è stata tenuta in buona fede.
La buona fede rileva solo sotto l’aspetto dell’eventuale
responsabilità penale: la mancanza di dolo esclude il
reato di abusivo esercizio della professione (art. 348
c.p.).
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ancora
ECONOMIA & SOCIETÀ
STUDIO DUCOLI
Trend positivo per gli impieghi delle banche a
famiglie e imprese
Il rapporto mensile dell’ABI evidenzia un lieve aumento a febbraio, ma le nuove operazioni Tltro
potrebbero portare a ulteriori miglioramenti
/ Stefano PIGNATELLI
Gli impieghi delle banche italiane a famiglie e imprese
sono cresciuti lievemente a febbraio, mentre risultano
in calo a fine gennaio le sofferenze al netto delle svalutazioni effettuate.
Lo si legge nel rapporto mensile dell’ABI, che da due
mesi non fornisce più il dato sulle sofferenze lorde del
sistema. Tuttavia, il dato di gennaio lo si evince dal
Bollettino “Moneta e banche” di Bankitalia dell’inizio
della scorsa settimana.
Le sofferenze lorde a gennaio salgono del 9% tendenziale passando a 202,053 miliardi da 200,936 di dicembre. Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche) a fine gennaio 2016 sono pari, secondo l’ABI, a 83,6 miliardi di euro rispetto
agli 89 miliardi di dicembre, in diminuzione di oltre 5
miliardi. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali
è risultato pari al 4,64% a gennaio 2016 dal 4,94% di dicembre 2015 (4,50% a gennaio 2015; 0,86%, prima
dell’inizio della crisi).
A febbraio 2016 l’ammontare dei prestiti alla clientela
erogati dalle banche operanti in Italia è stato pari a
1.826,8 miliardi di euro ed è superiore, di quasi 150 miliardi, all’ammontare complessivo della raccolta da
clientela (1.678,2 mld).
Crescono i prestiti all’economia (che include anche la
Pubblica Amministrazione), così come il totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese tornando
sui valori di aprile 2012.
Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi
a gennaio 2016, l’ammontare complessivo dei mutui in
essere delle famiglie ha registrato un variazione positiva dello 0,8% nei confronti di fine gennaio 2015, confermando, pertanto, la ripresa del mercato dei mutui.
Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi
i prestiti all’economia sono passati da 1.673 a 1.826,8
miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a
1.414 miliardi.
Eutekne.Info / Mercoledì, 16 marzo 2016
Oltre che sul fronte dei prestiti concessi ci sono buone
notizie anche su quello dei tassi di interesse. Il tasso
medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,40% toccando il minimo storico
(2,49% il mese precedente; 5,72% a fine 2007).
Anche per le imprese la situazione è confortante: il
tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento
si colloca all’1,90% dal 2,03% del mese precedente
(5,48% a fine 2007).
Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al
3,20%, toccando il minimo storico (3,25% il mese precedente; 6,18% prima della crisi, a fine 2007; segui tassi e
spread su www.ildirettorefinanziario.it).
Le manovre annunciate da Draghi nella riunione Bce
di giovedì scorso, in particolare quella relativa alle
nuove operazioni Tltro (Targeted Long term rifinancing operations), potrebbero avere un effetto estremamente positivo sulle prospettive del costo del funding
per le banche e quindi per le imprese e potrebbero far
aumentare i volumi degli impieghi. Se questo scenario
si concretizzasse i prossimi dati di Bankitalia e ABI
migliorerebbero ulteriormente nei prossimi mesi (si
veda “Manovra Bce potenzialmente positiva per gli
spread sui finanziamenti” di ieri).
Aumentano i depositi e diminuisce la raccolta a medio
e lungo termine
I depositi aumentano nonostante l’introduzione del
bail in a inizio anno, che poteva lasciar presagire un riposizionamento dei conti correnti oltre i 100 mila euro
su altri strumenti del risparmio gestito; diminuisce, su
base annua, la raccolta a medio e lungo termine, cioè
tramite obbligazioni. Anche su questo fronte l’introduzione delle nuove Tltro potrà avere l’effetto di far diminuire ulteriormente il ricorso al prestito obbligazionario.
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LETTERE
STUDIO DUCOLI
La nuova geografia giudiziaria non interessa gli
Ordini provinciali
Spettabile Redazione,
scrivo in qualità di Consigliere Segretario dell’ODCEC
di Avellino, per fare alcune considerazioni prendendo
spunto dal vostro articolo “CNDCEC, il Ministero della
Giustizia allontana l’ipotesi proroga”, pubblicato su Eutekne.info del 12 marzo.
Ho letto con attenzione il testo dell’interrogazione
(proposta da due parlamentari di Scelta Civica) e la risposta del Sottosegretario Migliore, a cui ha fatto seguito l’Informativa del CNDCEC di venerdì 11 marzo.
Ebbene, dopo aver premesso che sono assolutamente
d’accordo sul NO alla proroga, la mia domanda è molto semplice; ma davvero le leggi si possono piegare e
adattare alle esigenze delle parti che pongono le richieste, senza tenere in nessuna considerazione
aspetti particolari, anche “di nicchia”, ma che comunque trovano supporto e forza in chiare norme di legge
e quindi vanno rispettati?
Vengo al punto. Sia la domanda che la risposta fanno
riferimento all’art. 7 del DLgs. 139/2005 asserendo (meglio presumendo) un riferimento assoluto per definire
il territorio di competenza di un Ordine territoriale al
Circondario di Tribunale. Nessuno si è preoccupato di
sottolineare che l’art. 7 è composto di due commi e il
comma 2 recita “In ogni caso ed indipendentemente
dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un
Ordine Territoriale in ogni capoluogo di Provincia”.
L’ODCEC di Avellino è sempre stato, anche prima del
DLgs. 139, un Ordine provinciale, e ha sempre incluso
tutti i Comuni della Provincia di Avellino, pur essendoci all’epoca ben tre tribunali nel territorio provinciali
(ora ridotti a uno solo). Ora perché dovrebbe essere interessato dalla nuova geografia dei tribunali, che ha
portato all’accorpamento di uno dei tribunali insistenti sul suo territorio (Tribunale di Ariano Irpino) con
quello di Benevento? In base a quale norma di legge si
assimilano i nostri Ordini territoriali a quelli degli avvocati, la cui competenza territoriale è stabilita in maniera diversa?
Il nostro Ordine non rientra tra quelli che dovranno essere soppressi o accorpati ad altri, come indicato nella
domanda e nella risposta. La questione è purtroppo diversa e peculiare. Parte degli iscritti dovrebbero migrare in base a un principio che non ha mai interessato la
definizione territoriale del nostro Ordine.
La situazione del nostro Ordine è resa ancora più peculiare da una circostanza che è stata sempre trascurata
da tutti, anche dai nostri “studiosi” del CN, che nei loro
approfondimenti sulla nuova geografia territoriale
hanno sempre omesso tale peculiarità, da noi invece
sempre formalmente sottolineata.
Infatti, basti pensare che da sempre alcuni Comuni del
nostro territorio provinciale rientravano nella competenza del Tribunale di Benevento, senza che questo
abbia mai messo in dubbio la loro iscrivibilità all’ordine di Avellino, né ante né post DLgs. 139. Non conferma questo dato il riferimento alla competenza provinciale di cui al comma 2 dell’art. 7?
I nostri iscritti residenti nel territorio interessato hanno già manifestato in pubblica assemblea la loro volontà di restare iscritti all’Ordine di Avellino e abbiamo già in passato provveduto a diffidare formalmente
sia CN che Ministero, ma il tempo è passato colpevolmente senza che nessuno degli interpellati abbia preso atto di questa peculiare situazione, pur essendo
consapevoli tutti che l’ODCEC di Avellino farà valere
questo sacrosanto principio in tutte le sedi, anche giudiziarie.
A questo punto mi sorge il dubbio che certe cose non
accadano per caso. Non è che si attende l’impugnativa
del nostro Ordine per farne discendere conseguenze
certamente non desiderate da noi, ma che possono essere comode per altri?
Sarebbe semplicissimo risolvere la questione, senza
che la soluzione possa aver alcun peso sulla questione
proroga SÌ o proroga NO; basterebbe chiarire una volta
per tutte che in base al comma 2 dell’art. 7 gli Ordini
che hanno sempre avuto come riferimento il territorio
provinciale non sono per nulla interessati dalla questione del riordino della geografia dei tribunali e restano ancorati al criterio del comma 2. Non so se la questione possa riguardare anche qualche altro caso in
Italia, ma al massimo ci potranno essere due o tre Ordini interessati da tale peculiare situazione.
Credo che anche i nostri burocrati e quelli ministeriali,
oltre che i nostri parlamentari, siano perfettamente in
condizione di capire l’argomento.
Francesco De Blasi
Consigliere Segretario ODCEC di Avellino
Direttore Editoriale: Michela DAMASCO
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