Circ._AreaTecnica_4 febbraio - Contabilità LLPP
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Aggiornamento AREA TECNICA
Circolare 4 febbraio 2015
Contabilità lavori pubblici – 2
La prima parte dell'argomento è stata trattata nella circolare Area Tecnica 30 gennaio 2015.
Riferimenti normativi:
Artt. 90 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice dei Contratti)
Artt. 130, 141, 143, 148, 149 e 150 nonché Titolo IX artt. da 178 a 214 del D.P.R. n. 207/2010
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito
Regolamento)
Proseguiamo con l’analisi degli atti contabili
Il registro di contabilità è redatto e firmato dal DL ed è il documento più importante della
contabilità dei lavori e riporta:
in ordine cronologico, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
trascritte dai libretti delle misure (o dall’apposito brogliaccio) al fine di accertarne quantità
ed importi (tale trascrizione deve essere fatta in tempi brevi rispetto alla misurazione);
per ciascuna partita (di lavorazioni e di somministrazioni), il richiamo della pagina del
libretto nella quale è stato annotato, il numero dell’articolo corrispondente nell’elenco
prezzi ed il prezzo unitario di appalto nonché, in genere, la data della trascrizione delle
annotazioni nel registro di contabilità, la descrizione dell’opera o della somministrazione
(uguale a quella dell’elenco prezzi) .
In casi particolari il RUP può stabilire che il registro sia diviso per articoli o per lavorazioni
purchè le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.
In caso di opere di grande importanza si può tenere un registro separato.
Il RUP firma il frontespizio e l’esecutore firma tutte le pagine e, nel caso di contabilità
informatizzata, i fogli stampati, numerati e firmati devono poi essere raccolti in un unico
registro.
L’esecutore firma con o senza riserve il registro di contabilità il giorno in cui gli viene
presentato; se non firma è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora
non assolva a tale obbligo, “se ne fa espressa menzione nel registro”.
Queste firme sono importanti poiché, se avvengono senza riserve, vuol dire che la
contabilizzazione delle partite è certa (sia in termini quantitativi sia economici ! ).
L’esecutore può iscrivere domande (riserve), le quali debbono essere formulate e
giustificate nei termini previsti dall’art. 190 Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di
contabilità (come già anticipato, di tale procedimento vi daremo un successivo
approfondimento).
Il sommario del registro di contabilità è redatto dal DL o da un assistente e indica, in
occasione di ogni SAL, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in
modo da consentire la verifica della corrispondenza dell’ammontare dell’avanzamento
indicato nel registro di contabilità:
per lavori a misura: ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata
secondo il rispettivo articolo di elenco;
per lavori a corpo: ogni categoria di lavorazione viene specificata secondo lo schema di
contratto con indicazione della rispettiva percentuale di incidenza sull’importo
complessivo.
E’ il documento attraverso il quale si ha una visione complessiva della contabilità
dell’opera.
Il DL firma il sommario del registro di contabilità.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL) è redatto dal DL ogni volta che l’importo dei lavori
(al netto dei ribassi d’asta*) raggiunge la somma stabilita in contratto per l’emissione di
una rata d’acconto. Il SAL:
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite fino alla data di
emissione;
contiene copia degli eventuali nuovi prezzi stabiliti nonché gli estremi dell’atto di
approvazione degli stessi;
viene ricavato dal registro di contabilità o redatto utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o per categoria desunti nel sommario del registro di contabilità;
in assenza di riserve da parte dell’esecutore può essere redatto anche in base a computi
e misure provvisorie purchè di questo se ne dia atto.
(*in caso di offerta ad unico ribasso, l’importo lordo dei lavori del SAL sarà depurato dal
ribasso d’asta, in caso di offerta a prezzi unitari il registro di contabilità e di conseguenza il
SAL utilizzerà già i prezzi contrattuali ovvero quelli depurati dai ribassi.)
Il SAL è firmato dal DL e dall’esecutore.
Il SAL deve essere tempestivamente presentato al RUP al fine di provvedere al pagamento
dell’importo stabilito nel certificato di pagamento della rata d’acconto.
Alleghiamo un modello di determina di approvazione di un SAL (vedi la sezione
Modulistica al termine della presente circolare).
Certificato per il pagamento di rate d’acconto: sulla base del SAL presentato dal DL, il
RUP rilascia nel più breve tempo possibile*, e comunque non oltre il termine stabilito dal
contratto, apposito certificato al fine di corrispondere il credito maturato dall’esecutore. Il
certificato di pagamento:
è inviato alla stazione appaltante in originale e in due copie per poter provvedere
all’emissione del mandato di pagamento;
è annotato nel registro di contabilità.
Il certificato è firmato dal DL e dal RUP.
*articolo 143 del Regolamento:
il termine per l’emissione del certificato di pagamento della rata di acconto non può
superare 45 giorni dalla data di emissione del SAL,
il pagamento dell’importo dovuto in base al certificato non può superare i 30 giorni
dall’emissione dello stesso.
articolo 141 comma 3 del Regolamento:
nel caso di sospensione dei lavori di durata > a 45 giorni, la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento dell’acconto dovuto alla data di sospensione.
NB: oltre alla trasmissione alla stazione appaltante del SAL e del certificato di pagamento,
si ricorda che la DL dovrà presentare eventuali sospensioni e riprese lavori, verbali di
concordamento nuovi prezzi, atti di sottomissione, ecc. .
Piccolo promemoria per il RUP prima di effettuare la liquidazione di un SAL e del relativo
certificato di pagamento:
eventualmente programmare un sopralluogo in cantiere con il DL per verificare le
principali lavorazioni oggetto di liquidazione;
assicurarsi che non ci siano penali da applicare all’esecutore per omissioni in sede di
esecuzione;
verificare la correttezza dell’importo del certificato, che deve corrispondere con il
minimo stabilito nel capitolato speciale e nel contratto, e delle dovute ritenute (0,5% della
somma netta);
verificare che nel SAL siano state apposte la data, le firme del DL e dell’esecutore e che
non vi siano apposte riserve da parte dell’impresa;
verificare che ci sia il DURC dell’esecutore e dei subappaltatori in corso di validità (dal
1° gennaio 2015 sono 90 i giorni di validità dell’atto);
aggiornare i dati nei siti dell’ANAC (ex AVCP) e dell’Osservatorio nonché l’applicativo
XML;
nel caso di penultimo SAL si consiglia di verificare che l’importo a saldo copra
eventuali vizi esecutivi dei lavori;
in caso di lavori finanziati, predisporre la documentazione per ottenere l’erogazione
della rata di finanziamento;
verificare eventuali richieste di cessione crediti in capo all’impresa esecutrice.
Il Conto finale dei lavori è redatto dal DL, nei termini fissati dal capitolato speciale,
utilizzando lo stesso modello del SAL (dando atto dello stato dei lavori e dell’avvenuta
ultimazione) ed allegandovi una relazione e la relativa documentazione probante nella
quale sono indicate tutte le vicende riferite all’esecuzione tra cui:
verbali di consegna lavori;
atti di consegna e riconsegna mezzi d’opera, aree o cave di prestito concesse in uso
all’esecutore;
eventuali perizie di variante con gli estremi degli atti di approvazione;
verbali di concordamento nuovi prezzi, atti di sottomissione con gli estremi
dell’approvazione;
ordini di servizio impartiti;
descrizione sintetica dell’andamento dei lavori ed indicazione delle eventuali riserve ed
accordi bonari, nonché l’eventuale relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore
non ancora definite;
verbali di sospensione e ripresa lavori, certificato di ultimazione lavori e di eventuali
ritardi;
eventuali danni a cose e persone con indicazione delle cause e delle relative
conseguenze;
eventuali richieste di proroga e determinazioni della stazione appaltante;
tutti gli atti contabili ;
ovvero “tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche economiche che possono agevolare il collaudo”.
Il conto finale deve essere firmato dall’esecutore entro 30 giorni e su questo documento
non può apporre nuove riserve o domande diverse rispetto a quelle formulate nel registro
di contabilità ma eventualmente confermare solo quelle già iscritte.
Se l’esecutore non firma o lo sottoscrive senza confermare le riserve formulate nel registro
di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato.
Il conto finale e la relazione sono trasmessi al RUP per le successive incombenze (ovvero
per l’elaborazione della Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale).
Il RUP firma la relazione riservata del DL sulle riserve dell’esecutore.
Modulistica:
Determina approvazione SAL
Scarica il modello in formato pdf
Il modello in formato Word è scaricabile del nostro sito www.entionline.it al seguente
percorso:
AREA TECNICALavori Pubblici Modulistica Determina approvazione SAL
(Word)
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