(Microsoft PowerPoint - Signorini_IVA.ppt [modalit
Download
Report
Transcript (Microsoft PowerPoint - Signorini_IVA.ppt [modalit
09/02/2015
IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE,
NOVITÁ E OPERAZIONI CON L’ESTERO
A cura di Luca Signorini
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VA
Il rigo VA14 va compilato dai soggetti che a partire
dall’1.1.2015 adottano il nuovo regime forfetario riservato alle
persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), introdotto dalla
Finanziaria 2015.
In particolare la casella 1 va barrata per indicare che si tratta
dell’ultima dichiarazione IVA precedente l’applicazione del
regime.
MASTER NORME E TRIBUTI
1
09/02/2015
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VB
Nel mod. IVA 2015 è stata inserito il nuovo quadro VB, dedicato
all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli
operatori finanziari in essere nel 2014, precedentemente
collocato nel quadro VA, Sezione 3, da rigo VA20 a rigo VA26.
MASTER NORME E TRIBUTI
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VE/1
A rigo VE30, relativo alle “Operazioni che concorrono alla
formazione del plafond” è stato inserito il nuovo campo 5
“Operazioni assimilate”, nel quale indicare le operazioni non
imponibili IVA diverse da quelle riportate nei campi da 2 a 4
(esportazioni, cessioni intraUE, cessioni verso San Marino) del
rigo in esame.
MASTER NORME E TRIBUTI
2
09/02/2015
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VE/2
• nel quadro VE è stato soppresso il rigo VE22 che nel mod.
IVA 2014 era dedicato all’indicazione delle operazioni
assoggettate all’aliquota IVA del 21%. Di conseguenza i righi
della Sezione 3 sono stati rinumerati
• le “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7 septies” vanno ora indicate al rigo VE34 in luogo
del rigo VE39.
MASTER NORME E TRIBUTI
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VF/1
Nel quadro VF è stato soppresso il rigo VF11 presente nel
mod. IVA 2014 relativo all’indicazione delle operazioni con
aliquota IVA del 21%, con conseguente rinumerazione dei righi
della Sezione 1 e della Sezione 2.
MASTER NORME E TRIBUTI
3
09/02/2015
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VF/2
• introdotto il campo 8 al rigo VF34, per l’indicazione delle
“Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da
7 a 7 septies” senza diritto alla detrazione, per la corretta
determinazione del pro-rata
MASTER NORME E TRIBUTI
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VX/1
• Adeguato il rigo VX4 al fine di recepire le modalità di
esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo dell’articolo
38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175.
• eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi
• inserito il nuovo campo 6 (tabella da 1 a 3) riservato ai
contribuenti non più tenuti alla presentazione della garanzia
• introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio al fine di
attestare la condizione di operatività e la solidità
patrimoniale del dichiarante ed evitare in tal modo l’obbligo
di fornire le garanzie
MASTER NORME E TRIBUTI
4
09/02/2015
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VX/2
MASTER NORME E TRIBUTI
NOVITA’ DICHIARAZIONE 2015
QUADRO VO
Nel quadro VO, nei righi VO23 e VO24 sono state “ripristinate”
le caselle destinate a comunicare l’opzione riservata:
• alle società di persone / srl / società cooperative, che
rivestono la qualifica di società agricole, per la determinazione
del reddito su base catastale;
• alle società di persone e srl costituite da imprenditori agricoli,
al fine della determinazione del reddito applicando
all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
MASTER NORME E TRIBUTI
5
09/02/2015
MODALITA’ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
MASTER NORME E TRIBUTI
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione della “dichiarazione Iva”:
“… tutti i contribuenti esercenti attività
d’impresa o esercenti arti e professioni,
titolari di partita Iva, di cui agli articoli
4 e 5, DPR n. 633/1972”
MASTER NORME E TRIBUTI
6
09/02/2015
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
SOGGETTI ESONERATI /1
Soggetti che hanno effettuato nell’anno solo operazioni esenti (art. 10)
Soggetti che si sono avvalsi della dispensa art. 36-bis avendo effettuato nell’anno
solo operazioni esenti
Soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilità
Produttori agricoli esonerati (art. 34, c. 6)
Soggetti che hanno applicato il regime per attività di intrattenimento e spettacolo
(art. 74, c. 6)
Imprese individuali che affittano l’unica azienda
Enti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991
MASTER NORME E TRIBUTI
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
SOGGETTI (ESTERI) ESONERATI /2
Soggetti passivi di imposta, residenti in altri stati membri della UE che hanno
effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette, o comunque senza
obbligo di pagamento dell’Iva
Soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, ivi non identificati, che si sono
identificati ai fini IVA in Italia con le modalità di cui all’art. 74 quinques
MASTER NORME E TRIBUTI
7
09/02/2015
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Solo telematica
Dal 01.02.15 al 30.09.15
Entro 30.09.15
Se autonoma
Se unificata
Entro
90 giorni
Tardiva
Oltre
dal termine
Omessa
MASTER NORME E TRIBUTI
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
IN
BANCA O POSTA
UTILIZZO DI MODELLO
NON CONFORME
(C.M. 54/E del
19.06.2002)
SANZIONE DA € 258 A € 2.065
(art.8 c.1 D.Lgs. 471/1997)
MASTER NORME E TRIBUTI
8
09/02/2015
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA
Società di capitali ed enti soggetti ad Ires con esercizio non coincidente con anno solare
Altri soggetti (non persone fisiche) con periodo di imposta chiuso prima del 31/12/2014
Società che partecipano liquidazione Iva di gruppo (art. 73) anche per periodo inferiori all’anno
Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da trasformazioni sostanziali soggettive che debbano includere
anche il modulo dei soggetti estinti per effetto dell’operazione, se hanno liquidato Iva di gruppo
Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da trasformazioni sostanziali soggettive che debbano includere
anche il modulo dei soggetti estinti per effetto dell’operazione essendo la stessa intervenuta dopo il 1/1/2015
Soggetti in procedura fallimentare (fallimento o liquidazione coatta amministrativa)
Soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificati direttamente (art. 35-ter)
Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata (assenza di redditi da dichiarare,
venditori “porta a porta”)
come
Soggetti che vogliono compensare o chiedere a rimborso il credito annuale ( visto di conformità)
Soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio 2015 al fine di essere esonerati dalla
presentazione della dichiarazione annuali dati Iva (CM 1/2011)
MASTER NORME E TRIBUTI
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
CESSAZIONE ATTIVITÀ
Presentazione dichiarazione Iva autonoma o unificata entro termine
ordinario
N.B. Caso della chiusura partita Iva e riapertura nello stesso anno
Frontespizio partita Iva relativa all’attività in essere
1 DAI
Modulo 1 operazioni “nuova” p. Iva + VT e VX (con dati di
entrambe le attività)
Modulo2 operazioni “vecchia” p. Iva - VT - VX riportando i
dati relativi all’attività cessata
MASTER NORME E TRIBUTI
9
09/02/2015
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
INVIO E RICEZIONE AVVISO TELEMATICO
MASTER NORME E TRIBUTI
CASI PARTICOLARI
DI PRESENTAZIONE
MASTER NORME E TRIBUTI
10
09/02/2015
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
CONTABILITÀ SEPARATE
Presentazione di un frontespizio + singoli moduli per ogni contabilità separata
(in tal caso i quadri VB, VC, VD, VH, VK, VT, VX, VO, VA sez. 2 e VL sez. 2 e 3 sono
compilati nel primo modulo riepilogando tutti i dati dei singoli moduli)
NB: Casistica particolare per la determinazione della periodicità di liquidazione
(mensile o trimestrale) in caso di contribuenti con contabilità separata per obbligo di
legge (coesistenza di periodicità) rispetto a contribuenti con contabilità separata per
opzione (unica periodicità)
MASTER NORME E TRIBUTI
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE /1
Operazione avvenuta nel 2014 con estinzione del soggetto dante causa
Presentazione da parte del soggetto avente causa di dichiarazione con un frontespizio
e più moduli (il primo relativo alle operazioni del soggetto avente causa), gli altri per i
soggetti estinti (indicando nel campo VA1 la partita Iva del soggetto dante causa)
Operazione avvenuta nel 2014 senza estinzione del soggetto dante causa
Presentazione da parte di ogni soggetto di una distinta dichiarazione Iva (salvo il caso
di cessione di debito o credito Iva)
MASTER NORME E TRIBUTI
11
09/02/2015
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE /2
Operazione avvenuta nel 2015 con estinzione del soggetto dante causa
Presentazione da parte del soggetto avente causa della propria dichiarazione e di
quella (autonoma) del soggetto dante causa estinto (se non già presentata
direttamente dallo stesso)
Operazione avvenuta nel 2015 senza estinzione del soggetto dante causa
Presentazione da parte di ogni soggetto di una distinta dichiarazione Iva
MASTER NORME E TRIBUTI
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
•
Nei casi di variazione dati (art. 35) che non comportano modifiche
sostanziali (trasformazione omogenea o eterogenea, progressiva o
regressiva) va presentata una sola dichiarazione (partita Iva invariata)
MASTER NORME E TRIBUTI
12
09/02/2015
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
CASI PARTICOLARI – SUCCESSIONE EREDITARIA
•
Contribuente persona fisica deceduto nel corso del 2014
•
se gli eredi non hanno proseguito l’attività: presentazione di dichiarazione unificata
(cod. carica 7)
•
se gli eredi hanno proseguito l’attività: presentazione dichiarazione come nel caso di
trasformazione con estinzione dante causa
•
Contribuente persona fisica deceduto tra l’1/1/2015 e la data di presentazione
•
presentazione da parte degli eredi (cod. carica 7) di dichiarazione unificata (CM
113/E/2000), con maggior termine di 6 mesi se scadenza termine originario compresa
tra data decesso e data termine
MASTER NORME E TRIBUTI
I RIMBORSI E
LE GARANZIE
MASTER NORME E TRIBUTI
13
09/02/2015
IL RIMBORSO DEL CREDITO
CASISTICHE
1 – cessazione attività (art. 30, comma 2)
2 – aliquota media (art. 30, comma 3)
3 – operazioni non imponibili (art. 30, comma 3)
4 – acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
(art. 30, comma 3)
5 – operazioni non soggette all’imposta (art. 30, comma 3)
6 – condizioni art. 17, comma 3 (art. 30, comma 3)
7 – esportazioni ed altre op. non imponibili effettuate dai prod. agricoli (art. 34, c. 9)
8 – rimborso minor eccedenza detraibile del triennio (art. 30, comma 4)
9 – coesistenza di più presupposti
10 – rimborso della minor eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva
MASTER NORME E TRIBUTI
IL RIMBORSO DEL CREDITO
RIMBORSO CREDITO IVA
FINO AD EURO 15.000 nessuna garanzia, nessun visto di conformità
OLTRE EURO 15.000
contribuenti ordinari:
visto di conformità + autocertificazione
(in alternativa la garanzia)
contribuenti a rischio:
obbligo di garanzia
MASTER NORME E TRIBUTI
14
09/02/2015
IL RIMBORSO DEL CREDITO
RIMBORSI IVA – LIMITE 15.000 EURO / 1
•
il limite deve intendersi riferito non alla singola richiesta ma alla somma delle richieste
di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta (R.M. 165/E del 3 novembre
2000);
Esempio:
richiesta di rimborso del I trimestre di euro 8.000 NO visto, SI istanza
richiesta di rimborso del II trimestre di euro 10.000 SI visto, SI istanza
(in quanto la soglia di euro 15.000 è riferita all’intera annualità)
MASTER NORME E TRIBUTI
IL RIMBORSO DEL CREDITO
RIMBORSI IVA – LIMITE 15.000 EURO / 2
•
•
contestuale presenza di rimborsi ed utilizzi in compensazione: l’apposizione del visto di
conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione risulta essere unica e
ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi
In relazione alla soglia di 15.000 euro la stessa deve essere calcolata separatamente
per le compensazioni e per i rimborsi
Esempio:
importo del credito IVA complessivo euro 20.000 di cui richiesto in compensazione euro
10.000 e richiesto a rimborso euro 10.000 NO visto di conformità
MASTER NORME E TRIBUTI
15
09/02/2015
IL RIMBORSO DEL CREDITO
RIMBORSO CREDITO IVA
AUTOCERTIFICAZIONE (art. 38-bis)
•
a) REQUISITO DI PATRIMONIALITA’: patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze
dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta,
rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate
nella normale gestione dell’attività esercitata; attività stessa non è cessata né si è ridotta per
effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
•
b) MANTENIMENTO DEL CAPITALE SOCIALE: non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è
presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la
richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale
sociale;
•
c) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
MASTER NORME E TRIBUTI
IL RIMBORSO DEL CREDITO
RIMBORSO CREDITO IVA
CONTRIBUENTI RISCHIOSI
soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni
soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono
stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica (vedi limiti)
da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il
credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
da soggetti passivi cessati
MASTER NORME E TRIBUTI
16
09/02/2015
VERSAMENTO E GESTIONE DEL CREDITO
1” non operativa 2014
2”non operativa 2014 e 2013
3” non operativa 2014, 2013 e 2012
4 ” come 3 e che non ha effettuato nel
triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva
non inferiori all’importo che risulta
dall’applicazione delle percentuali di cui
all’art. 30, co. 1, L. n. 724/94.
Non posso
usare il
credito
Perdo il
credito
MASTER NORME E TRIBUTI
OPERAZIONI CON L’ESTERO
E PLAFOND
MASTER NORME E TRIBUTI
17
09/02/2015
LE OPERAZIONI CHE FORMANO PLAFOND
RIGO VE 30
il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non
imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui
all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28
MASTER NORME E TRIBUTI
ESPORTAZIONI
RIGO VE 30 – campo 2
l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate
nell’anno di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n.
633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
• le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di
questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori
dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente
o dei suoi commissionari;
• le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o
spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis,
comma 4, lett. g), del D.L. n. 331/1993).
MASTER NORME E TRIBUTI
18
09/02/2015
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
RIGO VE 30 – campo 3
l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie
di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972, annotate nel registro delle fatture
emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24).
MASTER NORME E TRIBUTI
LE OPERAZIONI CON SAN MARINO
RIGO VE 30 – campo 4
l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei
confronti di operatori sammarinesi (tali operazioni NON
vanno comprese nel campo 2)
MASTER NORME E TRIBUTI
19
09/02/2015
LE OPERAZIONI ASSIMILATE
RIGO VE 30 – campo 5
l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione
Campo residuale:
«Ripartire l’importo di campo 1 nei seguenti campi:»
MASTER NORME E TRIBUTI
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
ANCHE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del
plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall’art. 42 comma 1 del D.L. n.
331/1993;
acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del
plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai
sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie,
non soggetti all’imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990 n. 90;
acquisti intracomunitari esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, richiamato dall’art. 42,
comma 1, del D.L. n. 331/1993
MASTER NORME E TRIBUTI
20
09/02/2015
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
ANCHE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
l’ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell’imposta, con utilizzo
del plafond, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli
art. 68, lett. a) e 70, comma 2;
l’ammontare delle altre importazioni non soggette all’imposta (art. 68), comprese le
operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta,
relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell’ Unione europea
ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a
beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
l’ammontare delle importazioni non soggette all’imposta effettuate, ai sensi delle
disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti
assimilati.
MASTER NORME E TRIBUTI
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
CAMPO 5:
Acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura con addebito di
imposta da parte del cedente sanmarinese;
CAMPO 6:
Acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di
imposta da parte del cedente sanmarinese, per i quali l’acquirente nazionale abbia
assolto i relativi obblighi ai sensi dell’art. 17, secondo comma.
MASTER NORME E TRIBUTI
21
09/02/2015
STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
• Acquisiscono lo status di “esportatore abituale” (quindi il
diritto ad acquistare in “sospensione” di imposta) i
soggetti indicati nello schema seguente:
anno precedente
“Plafond fisso”
esportazioni
> 10%
registrano
12 mesi precedenti
operazioni ad
esse
assimilate
“Plafond mobile”
Del proprio volume d’affari rettificato
MASTER NORME E TRIBUTI
OPERAZIONI CHE GENERANO PLAFOND /1
cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante
trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell’Unione, a cura o a nome
del cedente o dei suoi commissionari;
corrispettivi delle cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del
cessioni
territorio dell’Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del d.l. n.
all’esportazione non 331/1993);
imponibili di cui alle corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle
lettere a) e b) del cessioni all’esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell’esercizio
primo comma art. 8, dell’attività propria d’impresa;
e operazioni
corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi
assimilate quali: internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell’esercizio dell’attività propria
d’impresa;
corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli
articoli 8, 8-bis e 9;
margini di cui al d.l. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti
beni usati ecc.) che costituiscono plafond;
MASTER NORME E TRIBUTI
22
09/02/2015
OPERAZIONI CHE GENERANO PLAFOND /2
Le ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio
acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di
quest’ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente
ad altro Stato membro);
L’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia
consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di
cessioni
altro Stato membro ivi designato al pagamento dell ’ imposta relativa
intracomunitarie all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
di cui all’art. 41
del d.l. n. 331 del Le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in
1993, tra le quali altro Stato membro dell’Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del d.l.
sono comprese: 331/1993);
I corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici,
anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, effettuate da produttori
agricoli di cui all’art. 34;
I corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 58, co. 1, 331/1993, e cioè le cessioni,
nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome
del cedente nazionale.
MASTER NORME E TRIBUTI
PLAFOND
cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di cui all’art. 38-quater, primo
comma;
cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all’art. 50-bis, comma quattro, lett.
c) e d) del d.l. n. 331/1993;
cessioni beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art.50-bis,
comma quattro, lett. e) ed h) del d.l. n. 331/1993);
trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i) del
d.l.n.331/1993).
i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute
corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori dell’Unione europea da agenzie di viaggio e turismo
rientranti nel regime speciale dell’art. 74-ter
differenza dei corrispettivi, che non costituisce margine relativi ad operazioni rientranti nel particolare
regime previsto dal d.l. n. 41/1995 (beni usati ecc.).
MASTER NORME E TRIBUTI
23
09/02/2015
L’UTILIZZO DEL PLAFOND
Acquisti con plafond
-Interni
-Importazioni
- intracomunitari
Dichiarazione di intento
in dogana
Inusuale !!!
Qualsiasi bene o servizio è acquistabile con utilizzo
del plafond, uniche eccezioni:
Fabbricati ed aree fabbricabili
Beni e servizi con Iva indetraibile ex art. 19 e
seguenti
Beni e servizi
acquistabili
MASTER NORME E TRIBUTI
IL QUADRO IN DICHIARAZIONE
Operazioni effettuate
Operazioni registrate
MASTER NORME E TRIBUTI
24
09/02/2015
LETTERE D’INTENTO
PRIMA
Comunicazioni all’Agenzia in capo al
fornitore
Gli adempimenti sono
traslati in capo a chi
ha vantaggio
DOPO
Comunicazioni all’Agenzia in capo
all’esportatore abituale
MASTER NORME E TRIBUTI
LETTERE D’INTENTO
FASE 1
• L’esportatore abituale comunica all’Agenzia e riceve la
risposta
FASE 2
• L’esportatore abituale consegna la lettera d’intenti e la
ricevuta della presentazione al fornitore
FASE 3
• Il fornitore previa verifica
dei documenti effettua
l’operazione senza applicazione dell’imposta
MASTER NORME E TRIBUTI
25
09/02/2015
OPERAZIONI ESENTI
E PRO RATA
MASTER NORME E TRIBUTI
IN DICHIARAZIONE /1
QUADRO VE
QUADRO VF.
MASTER NORME E TRIBUTI
26
09/02/2015
IN DICHIARAZIONE /2
Le rettifiche alla detrazione ex art. 19-bis2, invece, trovano collocazione al rigo
VF56, dopo un calcolo «extradichiarazione» da svolgere anche con l’ausilio del
prospetto D riportato in Appendice.
MASTER NORME E TRIBUTI
(Art. 19-bis2, D.P.R. 633/72)
COMMA 1
COMMA 2
MUTAMENTO DI
DESTINAZIONE
BENI NON AMM.LI E SERVIZI
BENI AMMORTIZZABILI
COMMA 3
CAMBIO DI REGIME
COMMA 4
BENI AMMORTIZZABILI CON PRO RATA
COMMA 5
DEFINIZIONE BENI AMMORTIZZABILI
COMMA 6
CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI IN RETTIFICA
COMMA 7
BENI MMORTIZZABILI DA FUSIONE SCISSIONE
COMMA 8
DEFINZIONE BENI AMMORTIZZABILI
COMMA 9
RETTIFICA IN DICHIARAZIONE
MASTER NORME E TRIBUTI
27
09/02/2015
MUTAMENTO DESTINAZIONE
Anno n+1
Anno n
Cambio regime
applicazione IVA
detrazione
influenza
BENI NON AMMORTIZZABILI
Nell’anno in cui vengono utilizzati per la prima volta, rettifica (+/-) detrazione
già operata
ESEMPIO
Anno 2013 acquisto beni da omaggiare (IVA non detratta)
Anno 2014 vendita stessi beni
Dichiarazione su 2014 rettifica in aumento
MASTER NORME E TRIBUTI
BENI AMMORTIZZABILI
BENI AMM.LI > € 516,46 E COEFF. AMM.TO < 25%
CAMBIO DESTINAZIONE
AL PRIMO IMPIEGO
Rettifica integrale
rettifica
CAMBIO DESTINAZIONE
NEI 4/9 ANNI
SUCCESSIVI
Rettifica in base a
quinti/decimi restanti
Oltre i 4/9 anni NO
rettifica
MASTER NORME E TRIBUTI
28
09/02/2015
MUTAMENTO REGIME
OPERAZIONI
ATTIVE
REGIME
DETRAZIONI
REGIME
FISCALE
NECESSITA’ DI CORREZIONE DELLA DETRAZIONE GIA’ OPERATA
Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e beni
ammortizzabili se non trascorsi 5/10 anni
dall’entrata in funzione, in unica soluzione
MASTER NORME E TRIBUTI
VARIAZIONE PRO RATA
Vale solo per i beni ammortizzabili
Decorre dall’anno di entrata in funzione del bene
Periodo di monitoraggio: 5 anni (10 per i fabbricati)
Si applica per compravendita, leasing, appalto
Si applica per prestazioni di servizi relativi alla trasformazione,
riattamento e ristrutturazione
Obbligatoria per variazioni del pro-rata inferiori o superiori a 10
punti rispetto all’anno di entrata in funzione
MASTER NORME E TRIBUTI
29
09/02/2015
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(DL 175/2014)
MASTER NORME E TRIBUTI
NOVITA’ VIES
Per effettuare operazioni intracomunitarie rimane ferma la necessità di
manifestare la volontà in tal senso nella dichiarazione di inizio attività,
oppure successivamente con apposita comunicazione da rendere
tramite Entratel o Fisconline
eliminata la necessità di attendere 30 giorni dalla data di
comunicazione
un soggetto passivo può
validamente effettuare
operazioni intracomunitarie
(attive e passive) a partire dal
momento della comunicazione
la mancata effettuazione di tali
operazioni per 4 trimestri
consecutivi, determina la
esclusione dal Vies, previa
comunicazione da parte delle
Entrate al soggetto interessato
MASTER NORME E TRIBUTI
30
09/02/2015
SEMPLIFICAZIONI E SANZIONI PER
INESATTEZZA DATI STATISTICI INTRASTAT
INFORMAZIONI
I modelli INTRASTAT per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) vs
soggetti passivi UE, contengono l’indicazione, tra gli altri, di:
numero e data delle fatture;
modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo.
MASTER NORME E TRIBUTI
SEMPLIFICAZIONI E SANZIONI PER
INESATTEZZA DATI STATISTICI INTRASTAT
Si riduce il contenuto dei modelli INTRASTAT per i servizi generici (art. 7ter), resi (o ricevuti) vs soggetti passivi UE.
Provvedimento Direttore Agenzia Dogane, da emanare entro 90
giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, per ridurre il
contenuto degli elenchi, alle sole informazioni riguardanti:
numeri di identificazione IVA delle controparti;
valore totale delle transazioni;
codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
Paese di pagamento.
Non saranno, pertanto, più oggetto di indicazione:
numero e data delle fatture;
modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo.
MASTER NORME E TRIBUTI
31
09/02/2015
SEMPLIFICAZIONI E SANZIONI PER
INESATTEZZA DATI STATISTICI INTRASTAT
Sanzioni per violazioni statistiche: art. 11 DLgs. 322/89.
I dati statistici devono essere forniti dai contribuenti con periodicità mensile
di trasmissione dei modelli.
Sanzione minima:
persone fisiche € 207
società € 516.
Restano però soggette alle predette sanzioni le imprese incluse in uno
specifico elenco pubblicato periodicamente dall’Istat, per le rilevazioni
previste dal Programma statistico nazionale, per le quali la mancata fornitura
dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, in base agli artt. 7 e 11 del
DLgs. 322/89. Lo schema di decreto prevede che, in tal caso, le sanzioni si
applicano una sola volta per ogni modello INTRASTAT mensile inesatto o
incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello
stesso.
MASTER NORME E TRIBUTI
IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA
È innalzato da 50.000 lire a 50 € il limite entro cui è possibile
detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza
Il limite viene uniformato a quello previsto in tema di
deducibilità ai fini delle imposte dirette
MASTER NORME E TRIBUTI
32
09/02/2015
IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA
Iva su acquisti detraibile a seconda
del costo unitario del bene
BENI DI TERZI
Cessione fuori campo IVA
Iva su acquisti sempre detraibile
BENI PROPRI
Cessione sempre soggetta da iva
MASTER NORME E TRIBUTI
ESEMPIO: società che commercia articolo per la casa
Omaggio a clienti di
bottiglie di vino
appositamente aquistate
Omaggio a clienti di un
orologio da muro
SI SPESA
RAPPRESENTANZA
NO SPESA
RAPPRESENTANZA
Costo >50 Costo < 50
Iva indetr.
Iva detr.
Iva detraibile
cessione imponibile
Cessione fuori campo
iva no fatt. si ddt
MASTER NORME E TRIBUTI
33
09/02/2015
NOTE DI VARIAZIONE
Modifica
art. 26
DPR 633/72
ESTENSIONE A:
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo
182-bis del RD 16.3.1942 n. 267
piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 6.3.1942 n.
267, pubblicato nel Registro delle imprese
MASTER NORME E TRIBUTI
NOTE DI VARIAZIONE
I DUBBI:
non si è colta l’occasione per definire il momento da cui è
possibile operare la variazione in diminuzione (in generale)
nelle due nuove ipotesi si potrebbe ritenere rilevante l’omologa o
la pubblicazione
MASTER NORME E TRIBUTI
34
09/02/2015
LA NUOVA TERRITORIALITA’ DEI
SERVIZI ELETTRONICI (TBE) E IL MOSS
MASTER NORME E TRIBUTI
•
Il MOSS (Mini One Stop Shop) è un portale web che fornisce ai soggetti passivi
Iva la possibilità di registrarsi in Italia per versare l’imposta dovuta sui servizi
TBE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici), resi in altri Stati UE
a soggetti B2C (persone che non sono soggetti passivi Iva)
•
Dal 1° gennaio 2015 cambiano le norme sul luogo della prestazione per i
predetti servizi, che si considerano effettuati nel Paese del destinatario e non in
quello del prestatore. Il MOSS evita al fornitore di doversi registrare in ogni
Stato di consumo.
MASTER NORME E TRIBUTI
35
09/02/2015
MASTER NORME E TRIBUTI
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
E «SPLIT PAYMENT»
MASTER NORME E TRIBUTI
36
09/02/2015
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
In deroga alle regole generali, è previsto che le cessioni e le
prestazioni effettuate ai soggetti sotto elencati, l’imposta
diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo;
mentre resta fermo il momento di effettuazione
dell’operazione secondo le regole generali
ART. 6 CO. 5
•Stato, organi dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica
•Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune)
•Consorzi costituiti tra gli enti pubblici
•Istituti universitari
•USL
•Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico
•Enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza
•Camere di Commercio, industria e artigianato
MASTER NORME E TRIBUTI
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
EFFETTUAZIONE E
ESIGIBILITA’
Poiché resta immutato il momento di
effettuazione dell’operazione, la stessa va
registrata e annotata nei modi ordinari, e
concorre alla formazione del volume d’affari al
momento della consegna del bene, ovvero
dell’emissione della fattura
Tuttavia, l’imposta confluisce nella liquidazione
periodica in cui avviene il pagamento
Parallelamente al rinvio del debito, si produce
anche il rinvio del diritto alla detrazione
dell’imposta per il cessionario/committente
MASTER NORME E TRIBUTI
37
09/02/2015
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
Il rinvio dell’esigibilità dell’imposta è una
facoltà. Se si intende non esercitarla, è
necessario indicare nella fattura la dicitura
“Iva ad esigibilità immediata”. Pertanto, in
caso di assenza di alcuna dicitura, prevale
il differimento dell’imposta
INDICAZIONE IN
FATTURA
MASTER NORME E TRIBUTI
ESIGIBILITA’ DIFFERITA E SPLIT PAYMENT
SPLIT PAYMENT dal 2015
Non applicazione dell’art. 6, comma 5 alle cessioni
disciplinate dall’art. 17-ter di nuova istituzione
(decreto MEF 23/1/2015 in GU n. 27 del 3/2/2015)
MASTER NORME E TRIBUTI
38