Lezione 3 Concorrenz..

Download Report

Transcript Lezione 3 Concorrenz..

Concorrenza fiscale e norme
antielusive
LEZIONE 3
Tassazione internazionale – PARTE II Clamep
4 crediti – 30 ore
15.11.2010-15.12.2010
1
Tassazione internazionale delle società
 Tassazione alla fonte
 Possibile doppia tassazione (fonte-ritenuteresidenza)
 Metodi per eliminare doppia imposizione: esenzione
o credito
 Tassazione alla residenza e credito solo su utili reimpatriati
(tax deferral)
 Credito limitato
 Tende a prevalere principio di territorialità
 Dopo che anche il Giappone e il Regno Unito hanno
adottato un sistema territoriale (di esenzione) nel
2009, gli Usa sono rimasti l’unico grande paese con
un sistema worldwide (credito)

2
Tassazione internazionale delle società
 Tassazione alla fonte stimola concorrenza fiscale
 Concorrenza fiscale
 Fattori (factor shifting): aliquote medie effettive
 Profitti (profit shifting): aliquota legale
 Transfer pricing
 Use of debt
 Intangibles
3
“Come fronteggiano i singoli paesi la concorrenza
fiscale?”
 Possono entrare direttamene nel gioco della
concorrenza
 usando regimi privilegiati o trasformandosi in paradisi
fiscali (nei limiti dei confini posti dalle iniziative UE e
OECD contro la HTC)
 riducendo le aliquote (es imposta societaria: uso
strategico..)
 …..
 Allentando le norme antielusive (in modo da offrire
indirettamente la possibilità di riduzione del carico fiscale)
(e.g. US check the box regulation…)
 Possono intraprendere misure difensive:
 introducendo norme antielusive o rendendo quelle
esistenti più stringenti;
 …
4
Dilemma di policy
 Le norme antielusive sono un bene o un
male?
 Cosa sarebbe preferibile, per i singoli paesi:
allentare le norme antielusive o renderle più
stringenti?
 Non è facile fare un’analisi costi/benefici e
raggiungere una conclusione utile dal
punto di vista positivo e normativo.
5
What is tax avoidance?
 “Tax avoidance is a highly subjective and political term and
covers an enormous range of actions. It is no longer
sufficient to distinguish between avoidance (a legal action)
and evasion (an illegal action). The terminology ha been
complicated and politicised by the use of terms such as
‘acceptable’ and ‘unacceptable’ tax avoidance, begging the
question… (IFS, 2009, p. 7)
 OECD:TA is “the arrangement of a taxpayer’s affairs that is
intended to reduce its tax liability and that although the
arrangement could be strictly legal it is usually in
contradiction with the intent of the law it purports to follow”
(Glossary of tax terms)
 EC “An abuse occur only where, despite formal observance
of the conditions laid down in the relevant community rules,
their purpose is not achieved and there is an intention to
obtain an advantage by artificially creating the conditions for
obtaining it” (COM (2007) 875)
6
Perchè l’elusione è un male…
 Effetto sul gettito
 L’elusione concorre assieme all’evasione a determinare il
“tax gap”
 Effetto sull’equità del sistema e sulla distribuzione
del prelievo
 Le possibilità di eludere le imposte non sono equamente
distribuite: sono solitamente favorite le imprese di maggiori
dimensioni e i cittadini più ricchi.
 L’elusione altera la percezione dei contribuenti e mina la
legittimità su cui si basa la funzione di prelievo in un
sistema democratico
 Effetto sulla governance delle imprese
 L’elusione necessita di opacità e complessità, per rendere
più difficili operazioni di accertamento. Ciò può essere
sfruttato dai manager a proprio vantaggio (..shield for
7
managerial opportunism, Desai, et. al…)
Quanto è importante il fenomeno?
 Conoscere l’entità del fenomeno, la sua
rilevanza quantitativa e il peso relativo di
diverse modalità di elusione sarebbe molto
importante anche dal punto di vista normativo
 E’ molto difficile avere stime affidabili:

Per iniziare, è difficile definire l’elusione, distinguere
fra elusione ed evasione, tra tax gap dovuto a
transazioni interne, ovvero estere…
 Ma c’è una crescente evidenza (non solo
aneddotica) che il fenomeno sia ampio e in
espansione, soprattutto nel contesto
internazionale
8
Elusione imposta societaria (1)
 Fonti principali di elusione da parte delle MN:
profit shifting and tax deferral (USA)
 Molti studi empirici forniscono evidenza per gli
USA :
 “There is ample and simple evidence that profits
appear in countries inconsistent with an economic
motivation” (Gravelle, 2009). Le stime della perdita di
gettito sono molto variabili, ma potrebbero arrivare a
$60 miliardi.
 Eliminare il deferral (cioè reimpatriare tutti i profitti)
aumenterebbe il gettito di circa $11 miliardi (nel 2010,
secondo il Joint Committee on Taxation) or $14
miliardi (Tax Administration).
9
Elusione imposta societaria (2)
 Meta- analisi (De Moji, Ederveen, OREP, 2008):
 Stima dell’elasticità della base imponibile societaria
(quanto varia la base al variare dell’aliquota) per cinque
diverse scelte: forma legale, debito/azioni, spostamento
profitti all’estero (profit shifting), scala dell’investimento,
localizzazione dell’investimento
 Le conclusioni suggeriscono che “empirical studies on
profit shifting yield the largest tax-base elasticities .…”
 Intra-EU profit shifting by EU MN
 (Huizinga, Laeven, Cepr Wp, 2007):
 “…substantial redistribution of national corporate tax
revenues. Many European nations appear to gain
revenues from intra-European profit shifting by
multinationals largely at the expense of Germany”:
10
Elusione dell’imposta societaria (3)
 Germania:
 “… a 10-percentage point increase in the parent’s home
country tax rate leads to roughly half a percentage point
increase in the profitability of the German subsidiary” .
(Weichenrieder, Itax, 2009)
 “…..international debt is used to shift profits to low-tax
countries. However, the tax effects are rather small. ….our
estimates suggest that other strategies to shift income to
low-tax countries are relatively more important.”(Buettner,
Wamser, OCBT, 2009)
 Italia:
 C’è una qualche evidenza empirica, ma ancora limitata, che il
fenomeno sia importante anche Italia (Gastaldi, Pazienza, SE
2005…)
11
Elusione personale
 E’ ancora più difficile da stimare…
 L’elusione fiscale sconfina più facilmente nell’evasione
 Il punto di partenza necessario è conoscere i patrimoni
detenuti all’estero:
 Ma come si fa se non sono dichiarati al fisco?
 Vi è molta evidenza anedottica … (solo per menzionare
alcuni tra i casi più noti: Pavarotti, Schumaker, Valentino
Rossi … ma persino Bono (U2):
“Bono, the rock star and campaigner against Third World debt, is asking the
Irish government to contribute more to Africa. At the same time, he's
reducing tax payments that could help fund that aid. After Ireland said it
would scrap a break that lets musicians and artists avoid paying taxes on
royalties, Bono and his U2 band-mates earlier this year moved their music
publishing company to the Netherlands. The Dublin group, which Forbes
estimates earned $110 million in 2005, will pay about 5 percent tax on their
royalties, less than half the Irish rate.” (Bloomberg news, 2006)
12
Direttiva EU sul risparmio (2003/48)
 Come abbiamo visto, il monitoraggio effettuato
dalla Commissione e anche altri studi (es.
Hemmelgarn, Nicodème, 2009) hanno messo in
evidenza come sia relativamente facile eludere
la direttiva. Soprattutto attraverso:
 l’uso di veicoli intermedi, come i trust
 l’investimento in prodotti che non rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva
13
Costi di riduzione dell’elusione
(internazionale)
 Da quanto detto fino ad ora possiamo concludere
che nonostante le difficoltà, occorrerebbe
contrastare l’elusione …
 Ma ci sono dei costi, e quali? Le norme antielusive:
 potrebbero essere inefficienti (relativamente al
benessere interno) and persino inefficaci a ridurre il
tax gap interno
 comportano spesso elevati costi di compliance and
enforcement, inclusi i costi amministrativi e delle
controversie giudiziarie (nazionali e comunitarie)
 sollevano frequentemente problemi di coerenza con
le norme comunitarie
14
Costi economici (1)
 Introdurre o rendere più strigenti le norme
antielusive potrebbe non essere la politica ottimale
dal punto di vista nazionale Ciò è vero in particolare
per le MN:
Con norme elusive lasche un paese può diventare una
localizzazione attraente nonostante un’elevata aliquota di
imposta. Una politica accomodante per quanto riguarda la
possiblità di eludere può essere un sostituto della
concorrenza fiscale effettuata riducendo le aliquote e può
essere una politica sostituiva a quella di discriminare fra
società più o meno mobili (Peralta et al., ITAX, 2006)
 In generale, l’effetto sul gettito non è certo: dipende
da quanto sono immobili le imprese nazionali, da
quanto importante è questo settore, etc…
15
“..The theory of international taxation provides some arguments that
allowing multinationals to shift profits to low tax countries may also have
beneficial effects. In particular, if tax policy cannot openly discriminate
between more and less mobile capital, it may be welfare-enhancing to
allow the owners of more mobile capital to avoid part of their tax
payments through the use of tax havens. This idea is based on Keen
(2001) and has been elaborated in Peralta, Wauthy & van Ypersele (2006)
and Hong & Smart (forthcoming). The intuition is that allowing for some
income shifting can be seen as a form of price discrimination which
reduces the intensity of harmful tax competition.
In this note, we argue that measures directed against profit shifting to low tax
countries may render tax competition more harmful even if there is only
one type of capital, i.e. if incentives for (tax) price discrimination are
absent. We consider a model where a multinational firm may manipulate
transfer prices to shift profits from a high tax country to a low tax country.
Governments have two policy instruments: corporate tax rates and
transfer pricing guidelines. By tightening the transfer pricing guideline,
the high-tax country may reduce the income shifted to the low tax country.
However, this induces the low tax country to engage in more aggressive
tax rate competition. Therefore, the transfer pricing policy of the high tax
country faces a tradeoff between forcing the multinational firm to declare
more income domestically and mitigating tax competition. (Becker Fuest,
16
OCBT, 2009)
Costi economici (2)
 Recenti studi empirici confermano l’esistenza di alcuni
effetti di rilievo delle possiblità di elusione su FDI
 Es. Germania (Overesch, NTJ, 2009):
“effects due to taxation of shifted profits on investment in hightax host country play an important role…. …anti-avoidance
legislation set up to restrict profit-shifting opportunities and to
protect tax revenues may constitute negative investment
effects”.
 Vi è una letteratura correlata sui Tax Havens: (cfr.
Dharmapala, OREP, 2008) :
 Erodono la base imponibile nei paesi ad aliquota elevata,
fornendo opportunità ad eludere o evadere l’imposta?
 … o mitigano la concorrenza fiscale consentendo ai paesi ad
aliquota più elevata di imporre aliquote effettive più basse sulle
imprese più mobili (e più alte su quelle meno mobili)?
17
Un esempio (Darmaphala, 2008)
The insights from this literature can be illustrated using a simple example.
Assume that there are two symmetric countries (A and B). A is home to an
immobile firm A1 and a mobile firm A2 (each of which generates net income of
$50 through domestic operations), and B is home to an immobile firm B1 and a
mobile firm B2 (each of which generates net income of $50 through domestic
operations). There are two corporate tax policies available to each government –
a rate of 50% and a rate of zero (neither of which can discriminate between the
two firms). It is assumed that this tax is imposed on a territorial basis (i.e. it
applies to all domestic income, but exempts foreign-source income). The
marginal cost of public funds in each country is 1.2, reflecting the notion that
alternative sources of revenue impose deadweight costs.
It is assumed that immobile firms are nonstrategic. Mobile firms choose the
location of their operations in order to maximize after-tax profits. Each country
maximizes a payoff that is the sum of revenue collected (multiplied by 1.2) and
the after-tax profits generated within its borders (whether by domestic or foreign
firms). The payoffs in the case where tax havens do not exist are shown in Figure
4a.
If both countries set the same tax rate, firms do not choose to move from their
original locations, even if they are mobile. If B sets a zero rate while A sets a 50%
rate, then A2 will move its real operations to B, incurring a small resource cost of
$1. This raises B’s payoff by the extra $49 of profits that A2 generates in B. The
dominant strategy equilibrium is for each country to set a zero rate, even though
18
this is Pareto-inferior to the outcome where both set their rates at 50%.
19
Now, imagine that a third country C exists and functions as a tax haven.
There are assumed to be no real investment opportunities in C, but it can
facilitate firms’ tax planning activities. In these circumstances, if A
imposes a 50% tax, then A2 has available the option of keeping its real
operations in A, but (costlessly) sourcing all of its profits in the tax haven
(thus ensuring a zero effective rate). A1 (the immobile firm) is assumed to
be unable or unwilling to
use the tax haven, just as it cannot move its real operations to B. The new
payoffs when a tax haven exists are shown in Figure 4b. The Nash
equilibrium is now for each country to set its rate at 50%. Thus, tax
competition is mitigated by the presence of the tax haven, which results
in higher equilibrium tax rates and welfare gains for both A and B.
20
21
Costi amministrativi e di adempimento (1)
 E’ molto difficile definire l’elusione fiscale e
tracciare un confine tra transazioni commerciali
assolutamente legittime ed efficienti (anche dal
punto di vista fiscale) e “wholly artificial
arrangements” il cui scopo è solo quello di
raggirare la normativa …
 Sia le pratiche elusive, sia le norma antielusive
sono:
 Altamente complesse e controverse, dal punto di vista
economico, legislativo, amministrativo, giudiziario, …
 …ciò è particolarmente vero in un contesto
internazionale (vi è un ampia varietà di tecniche, fonti,
circuiti, attori e paesi coinvolti)
22
Costi amministrativi e di adempimento (2)
 I contribuenti e l’amministrazione fiscale possono
avere incentivi diversi (oltre al conflitto su quante
imposte pagare)
 Chi deve sopportare l’onere della prova?
 I contribuenti richiedono certezza e stabilità della
normativa; mentre amministrazione potrebbe preferire
confini non troppo certi e stabili (che sarebbero più facili
da raggirare…)
 La presenza di incertezza e rischi fiscali può fungere da
incertezza a FDI
23
Costi amministrativi e di adempimento (2)
 Complessità ulteriori possono derivare da conflitti
potenziali fra principi fiscali interni e
internazionali, e in particolare con le norme
comunitarie e i principi del Trattato EU (e.g. TC
rules, CFC, ..)
 sentenza della Corte di Giustizia europea Cadbury Schweppes plc v
Commissioners of Inland Revenue (Case C-196/04): gli articoli 43 e 48 del Trattato
Ue non rendono possibili l’applicazione delle norme CFC (ossia inclusione nella
base imponibile di una società residente in uno Stato membro degli utili prodotti
dalla impresa estera partecipata in altro Stato membro) esclusivamente in
conseguenza di un livello di tassazione inferiore in questoStato rispetto a quello di
resdienza. L'applicazione di una misura di questo tipo è legittima soltanto per le
costruzioni di puro artificio (purely artificial arrangements) ed è pertanto da
escludere ogni qualvolta esistano elementi oggettivi e verificabili che comprovino
l'esistenza della partecipata e l'esercizio di effettiva attività economica…
 Lankhorst-Hohorst (C-324/00): il regime fiscale tedesco contro la thin cap vioa l’art
43 del Trattato UE (non garantisce libertà di stabilimento) perché riservato a
società finanziatrici non residenti…
24
Conclusioni: a che punto siamo …
 Nonostante l’incertezza sui pro e contro delle norme
antielusive, si osserva (tendenza generale):
 Un uso crescente e un progressivo rafforzamento di queste
norme (la crisi finanziaria rende anche più pressanti le
esigenze di ridurre il tax gap, per il governo e ridurre il carico
fiscale, anche eludendo o evadendo, per le imprese)
 vi è una parallela insoddisfazione per queste norme, a causa
dei loro costi..
 Vi è una necessità crescente di strumenti più
adeguati per ridurre l’elusione internazionale
 Occorrono norme più semplici ed efficaci, e più efficienti
(meno costose)
 Le misure unilaterali possono risolvere solo in parte il
problema…
25
Prospettive: cosa si può fare?
 Analizzare e rimuovere le cause sottostanti:
 affrontare il problema, non i sintomi (ad es. rimuovere la
differenza fra finanziamento con debito e capitale
proprio, piuttosto che introdurre norme contro la TC,…)
 Ma ciò non basta: occorre cooperazione
 I costi di reputazione possono essere importanti:
 ma l’approccio volontario non basta! (CSR)
 L’area “grigia” deve essere ridotta (Freeman et al, IFS and
OCBT, 2008 and 2009)
 La legislazione deve essere più chiara, certa e stabile
possibile
 Più procedure di consultazione e “disclosure” al fine di:
 trovare obiettivi comuni tra contribuenti, professionisti e
amministrazione finanziaria;
 migliorare il processo di formazione e scrittura della
normativa
26
Prospettive: cooperazione internazionale
 All’interno della UE
 Casi ECJ e guidelines della Commissione (COM (2007)
785)
 Estensione e emendamenti alla EUSD
 CCCTB (potrebbe ridurre profit shifting)
 A livello mondiale
 CCCTB nella UE potrebbe creare clima favorevole per
estensione del metodo a livello mondiale;
 Accordi per scambi di informazioni multilaterali
 Iniziative contro i paradisi fiscali e accordi per
intraprendere misure difensive (vedi G20 aprile 2009 e
“Second Conference on the Fight against International
Tax Fraud and Evasion”, Berlin, 23 June 2009)

La cooperazione deve affrontare la concorrenza
fiscale “generale”, non solo quella “dannosa”
27
Misure del governo italiano per
affrontare la concorrenza fiscale
David Pitaro
Rome, 9 October 2009
Norme per contrastare l’elusione internazionale
 Norme che limitano la deduciblità dei costi per
operazioni con soggetti localizzati in certi paesi
 Legislazione sulle controllate estere: Controlled
foreign companies (CFC)
 Trattamento fiscale dei rendimenti finanziari in
ingresso e in uscita
 Presunzione di residenza fiscale in Italia
29
Indeducibilità dei costi : finalità
 Si teme che un costo relativo ad una
transazione con un paese a fiscalità privilegiata
nasconda un’operazione effettuata per spostare
profitti all’estero e senza valide ragioni
economiche.
 Si presumono come fittizie le operazioni
condotte con TH e che generano questi costi
 La normativa è complementare a quella sul TP,
per evitare che valori delle transazione non
veritieri nascondano lo spostamento di base
imponibile nei TH
 La normativa in questione è controversa e ha
subito molte modifiche normative (Pitaro, 2009)
30
Indeducibilità dei costi
 Art. 110 c.10-12-bis Tuir (in vigore da 1/1/2008)
 c10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse
con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 art. 168 – bis Paesi e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni.
31
art. 168 – bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni. (1)
“1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi
10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26, commi 1 e 5,
nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e
6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. …
32
art. 168 – bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni. (2)
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e
nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4,
87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e
168, comma 1, del presente testo unico, nonche' negli articoli 27,
comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.”


Ripensamento del sistema black and white list tuttora esistente
per passare ad un sistema di sole white list
Decreto non ancora approvato
33
Indeducibilità dei costi: disapplicazioni
 Onere della prova è sul contribuente:
 “c11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che
le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e
che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e
gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo
periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento.”
34
Indeducibilità dei costi: estensione ai
professionisti
 Estensione a professionisti
 “c12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
disposizione non si applica ai professionisti
domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al citato
decreto.”
35
“… Le disposizioni sopra richiamate delineano una disciplina
antielusiva la cui finalità è contrastare la distrazione di utile
dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata,
ponendo in essere delle operazioni considerate a priori come
irrilevanti ai fini fiscali.
Coerentemente con tale finalità, le disposizioni di cui ai citati
commi 10 e 12-bis possono essere disapplicate nel caso in
cui l'impresa residente fornisca la prova che “le imprese
estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale
effettiva (c.d. prima esimente, n.d.r.), ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico (c.d. seconda esimente, n.d.r.) e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione” (cfr. articolo 110, comma
11, del Tuir). Si tratta di esimenti tra loro alternative la cui
dimostrazione può essere fornita dal contribuente in sede di
controllo, oppure in via preventiva, cioè prima di porre in
essere l’operazione, inoltrando all’Amministrazione
finanziaria apposita istanza di interpello ai sensi dell’articolo
11, comma 13, della legge n. 413/1991”
36
(circolare 51/E 6 ottobre 2010)
Indeducibilità dei costi: ambito soggettivo
(circ.51/E 2010)
 Ambito soggettivo
 Per quanto riguarda i soggetti residenti, in coerenza
con le finalità antielusive della disciplina in commento,
si ritiene che l’indeducibilità dei costi black list sia
disposta con riferimento a tutti i soggetti che
esercitano nel territorio dello Stato un’attività
d’impresa. Ai fini in esame, il concetto di impresa non
può che essere interpretato estensivamente
ricomprendendo in tale definizione, ad esempio, non
solo i vari tipi di società di capitali e di persone
delineati nel codice civile, ma anche le imprese
individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società
estere.
 …la disciplina in esame rileva anche con riguardo alle
prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati
37
Indeducibilità dei costi: ambito oggettivo
(circ. 51/E 2010)
 Ambito oggettivo
 L’indeducibilità prevista dalla disciplina in commento
riguarda “le spese e gli altri componenti negativi (…)”.
 Si tratta di un riferimento particolarmente ampio che
consente di estendere l’ambito applicativo delle stessa
a qualunque componente negativo di reddito derivante
da transazioni commerciali poste in essere con
fornitori black list.
 In tale ottica sono da considerare, ad esempio,
indeducibili gli ammortamenti, le svalutazioni, le
perdite, le minusvalenze e ogni altro componente
negativo derivante da operazioni intercorse con
soggetti black list.
38
Indeducibilità dei costi: coordinamento con
norme CFC
 Coordinamento con norme CFC
 “c12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti
non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o
168, concernente disposizioni in materia di imprese
estere partecipate.”
 Tale disposizione chiarisce che, ove ne ricorrano i
presupposti, la CFC rule si applica prioritariamente
rispetto al regime di indeducibilità in esame.
 Pertanto, nel caso in cui il reddito della partecipata estera
venga attratto a tassazione (per trasparenza) in Italia in
capo al socio residente, nei confronti di quest’ultimo non
troverà applicazione il disposto del comma 10
dell’articolo 110 del Tuir relativamente ai costi derivanti
da transazioni intercorse con la medesima partecipata.
39
Legislazione CFC: finalità
 Contrastare l’elusione derivante dal trattenere
all’estero i profitti, in paesi a bassa aliquota (in paesi
con tass.ww: deferral)
 Normativa molto diffusa: che solitamente prevede che i
redditi generati dall’organismo estero (società impresa,
ente) localizzato in un TH siano imputati in capo ai
soggetti residenti (persona fisica o società) che
controllano tali organismi. Due modelli:
 transactional approach (es Usa): si basa sulla tipologia di
reddito prodotto dalla controllata. Riguarda soprattutto
“passive income”
 jurisdictional (or territorial) approach: si basa sul
territorio (black list)
40
Legislazione CFC in Italia: finalità
 In Italia è in vigore dal 2002 (introdotta da legge
341/2000), a seguito specifica raccomandazione
OCSE (Rapporto HTC 1998)
 Obiettivo: tassare per trasparenza il reddito complessivo
prodotto da una controllata estera, qualora sia prodotto
in Stati o territori a fiscalità privilegiata (si tratta di Stati e
territori individuati sulla base di una lista specifica…) a
meno che il soggetto residente dimostri che la società o
ente non residente svolge un’effettiva attività industriale
o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o
territorio nel quale ha sede o, in alternativa, che dalla
partecipazione non consegue l’effetto di collocare i
redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
41
 Nell’ambito della strategia di contrasto agli
arbitraggi fiscali internazionali, l’articolo 13 del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito (con
modificazioni) con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha
apportato importanti modifiche alla normativa CFC
(Controlled Foreign Companies), di cui all’articolo
167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito
“Tuir”).
 Ultima circolare AE: 51/E 2010
42
Legislazione CFC dal 1 luglio 2009
 L’ambito di applicazione delle norme CFC è stato
ampliato. Le norme si applicano a tutti i paesi se:
 la società estera deriva i propri profitti
principalmente da passive income o da servizi infra
gruppo e
 l’onere di imposta effettivo della CFC nel paese di
residenza è meno della metà di quello che sarebbe
se la CFC fosse stata tassata in Italia
 sono state introdotte significative modifiche alla
possibilità di avvalersi delle circostanze esimenti.
Per ottenere l’esonero dal regime CFC – attraverso
l’interpello - è richiesto un onere probatorio
particolarmente gravoso.
43
Legislazione CFC (1)
 Art. 167 Tuir (Testo: in vigore dal 05/08/2009)
“1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi
conseguiti dal soggetto estero partecipato sono
imputati, …, ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute. …”
 I redditi della partecipata estera vengono imputati
direttamente in capo alla madre
44
Legislazione CFC (2)
 I dividendi successivamente distribuiti
dall’entità estera alla madre italiana sono tassati
solo per l’ammontare in eccesso al reddito già
tassato in capo alla madre, secondo le regole
CFC
 La legislazione CFC si applica anche alle
collegate (partecipazione almeno 20%, ridotta al
10% se quaotate; art. 168 Tuir). In questo caso:
 sono previste alcune semplificazioni per calcolare la
base imponibile.
 a differenza di CFC per controllate, in questo caso la
norma non si applica al reddito che deriva da società
collegate estere in paesi che NON hanno fiscalità
privilegiata, ma tramite loro stabili organizzazioni
localizzate in paesi blacklisted.
45
Legislazione CFC (3): disapplicazione
 Possibili casi di disapplicazione con onere della prova
a carico del contribuente.
 c5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita‘
industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato
dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie,
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.
Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
46
contribuente.
Legislazione CFC (4): disapplicazione
 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non
si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non
residente provengono per piu' del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprieta‘ industriale, letteraria o artistica,
nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono
controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
47
Legislazione CFC (5): estensione ambito applicazione
Art. 167 c.8-bis.
La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi
in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta‘
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o
dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta'
industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
48
 Art. 167 Tuir,c.8-ter.
“Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai
fini del presente comma il contribuente deve
interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le
modalita' indicate nel precedente comma 5”
49
Disposizioni antielusive per attività finanziarie
 Due gruppi di norme:
 Quelle sui redditi in uscita (outbound incomes), volta
soprattutto ad evitare l’esterovestizione, per usufruire
dei regimi fiscali più vantaggiosi solitamente riservati
ai non residenti
 Quelle sui redditi in entrata (inbound incomes), che
hanno soprattutto lo scopo di evitare che tassazioni
ridotte, ad esempio sui dividendi, per evitare la doppia
imposizione, si applichino anche quando sui redditi di
fonte estera l’imposta societaria pagata è molto ridotta,
o addirittura inesistente.
50
Outbound income
 Interessi :
 Esenzione per non residenti in Italia, ma che risiedono in
Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
(tioli emessi da grandi emittenti: stato, banche, società
quotate..) . In caso contrario vi è una ritenuta con aliquota
del 12,5%, o del 27% se il prestatore estero è residente in
un paese black list
 Dividendi
 Ritenuta del 27%, generalizzata, indipendentemente dalla
partecipazione e dalla residenza del percettore, a parte …
 Ritenuta 1,375% a dividendi corrisposti a società residenti
nella UE o SEE, inclusi nella white list. NB modifica
introdotta dal LF 2008 per equiparare trattamento società
interne ed estere (0,01375 = 0,05*0,275). (Vedi sentenza
ECJ C-540/07; Sole 20.11.2009)
51
Outbound income
 Plusvalenze:
 Per investitori non residenti le plusvalenze derivanti
da attività finanziarie commerciate su mercati
regolamentati non sono tassate
 In caso contrario: 12,5% di ritenuta, a meno che
l’investitore non risieda in un paese con adeguato
scambio di informazioni ( in tal caso sono esenti)
52
Inbound income
 Interessi :
 Non vi sono norme particolari
 Dividendi e plusvalenze
 Soggetti Irpef: tassazione in Irpef se i dividendi
provengono da società (e le plusvalenze da cessione di
quote di società) localizzata in un paese a fiscalità
privilegiata (ai sensi CFC) e non quotate su mercati
regolamentati (non si applica se interpello positivo..)
 Soggetti Ires: i dividendi esteri ed interni hanno lo stesso
trattamento (95% esclusi da BI) se non sono stati dedotti
nel paese fonte e se non sono stati distribuiti direttamente
o indirettamente da una società residente in un TH (ai
sensi CFC). Nel caso pulsvalenze questa condizione deve
valere per tre anni…
53
Presunzione di residenza in Italia
 Individui:
 Un cittadino italiano che si trasferisce in un paese black
list si considera ancora residente, anche se il suo nome è
stato cancellato dall’anagrafe
 L’onere della prova (dimostrare che non è più residente) è
a suo carico
 Società e altre entità:
 Presunzione relativa (il contribuente può sempre mostrare
il contrario) di residenza in Italia per società estere che
detengono partecipazioni di controllo in società italiane,
quando:
a) siano controllate (anche indirettamente) da soggetti da
residenti in Italia
b) Risultino amministrati da un consiglio di amministrazione
(o organo equivalente) composto prevalentemente da
amministratori residenti in Italia
54
 Società e altre entità:
Esterovestizione - Art. 73, comma 5-bis, TUIR
a) “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359,
primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche
indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono
amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.”
(c.1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa‘:
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita'
limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le
societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa'
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel
territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
55
di attivita' commerciali;)
Presunzione di residenza in Italia
 Società e altre entità:
Esterovestizione - Art. 73, TUIR
a) “Salvo prova contraria….” : trattandosi di presunzione
relativa il contribuente può sempre far valere prova
contraria…, dimostrando come esistano elementi di
fatto, situazioni o atti, idonei ad evidenziare il
concreto radicamento della direzione effettiva nello
stato membro (circ. 28/2006 AE)
b) La norma è applicabile nei confronti di tutti i soggetti
esteri, a prescindere dalla legislazione tributaria del
paese in cui il soggetto estero è localizzato (ad es. un
TH)
c) Caso più recente e noto di esterovestizione:
Dolce&Gabbana
56
Conclusione
 Importanza norme antielusive
 Difficoltà di valutazione
 Costi
 Benefici (tenendo conto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità…)
 Occorre considerare effetti su:





Contribuente
Amministrazione
Gettito
Coerenza del sistema interno
Coerenza con il sistema comunitario e le norme
internazionali
 Sarebbe necessario un maggior coordinamento
internazionale
57
Riferimenti bibliografici
 D. Pitaro, Le disposizioni italiane di contrasto
all’elusione fiscale internazionale, Quaderni di
ricerca giuridica, n. 65, 2009, Banca d’Italia,
Roma
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL,
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, “The application of antiabuse measures in the area of direct taxation – within the EU
and in relation to third countries”, COM(2007) 785 final,
Brussels, 10.12.2007
 AE, Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CFC) Dividendi provenienti e costi sostenuti con Stati o territori a
fiscalità privilegiata – Chiarimenti, circolare 51/E ottobre 2010
 Banca d’Italia, Conference on “International Tax Competition”
Roma 9 ottobre 2009
58